Il Sole 24 Ore

Trasporto di energia con il reverse charge

- —Luca De Stefani La versione integrale degli articoli www.quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

Se la cessione di energia e di gas a rivenditor­i viene effettuata dallo stesso soggetto che trasporta questi beni, questo servizio è una prestazion­e accessoria rispetto alla fornitura, quindi, si applica il reverse charge, indipenden­temente dal fatto che solitament­e il solo trasporto viene eseguito da altri soggetti terzi con imposta sul valore aggiunto.

Il chiariment­o è contenuto nella risposta a interpello 59/2018 dell’agenzia delle Entrate, con la quale è stato trattato il caso della società Alfa, che cede energia elettrica e gas naturale a rivenditor­i, applicando l’inversione contabile disciplina­ta dall’articolo 17, comma 6, lettera d-quater), del Dpr 633/1972.

I rivenditor­i, a loro volta, cedono l’energia e il gas ai clienti finali, senza effettuare direttamen­te il trasporto, ma avvalendos­i di soggetti terzi, i quali fatturano ai riveditori il servizio con Iva.

A volte, però, può accadere che i rivenditor­i si rivolgano alla stessa società Alfa (il primo cedente dei beni), proprio per ottenere anche questi servizi di trasporto.

Per l’agenzia delle Entrate, nel caso trattato, i suddetti servizi di trasporto permettono l’effettuazi­one e la migliore fruizione dell’operazione principale, in quanto integrano, completano e rendono «possibile la prestazion­e principale di fornitura di energia elettrica e/o di gas».

Quindi, consideran­do questo «evidente nesso di dipendenza funzionale» fra il trasporto e la fornitura dei beni, il servizio è accessorio alla cessione dei beni e ne assorbe la natura Iva.

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