Le adesioni e il baco delle rate già pagate
ANNULLAMENTO SANZIONI
Se prima del 24 ottobre ho sottoscritto un verbale di adesione e nel contempo ho iniziato a pagare le rate sempre prima del 24 ottobre, ritengo di aver rispettato il comma 3 dell’articolo 2 del Dl 119/2018 e quindi di poter fruire dell’annullamento di sanzioni, interessi e oneri accessori. Se ciò non fosse si renderebbe incoerentemente diverso il trattamento tra chi ha firmato un’adesione il 10 ottobre e ha versato contestualmente la prima rata da chi ha atteso il 25 ottobre. E conseguentemente dovrebbero essere ammessi alla definizione anche quelli che hanno già versato le rate, anche se solo in corso il pagamento mediante rateazione, almeno e solo per vedersi decurtate le sanzioni dalla rate residue in scadenza.
Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che gli accertamenti con adesione, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto, possono essere perfezionati con il pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 218/1997 (20 giorni) decorrente dalla predetta data (entro il 13 novembre), delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori. La disposizione sembra condizionare l’attribuzione dei benefici (azzeramento di sanzioni e interessi) al fatto che gli atti adesione siano perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto legge. Siccome il perfezionamento si ha con il pagamento (del dovuto o della prima rata), è la presentazione dell’F24 che fa scattare l’attribuzione dei benefici. Tutto questo non presenta particolari problemi se il contribuente non aveva già pagato, prima dell’entrata in vigore del Dl. Ci sono però casi in cui i contribuenti, in presenza di adesioni potenzialmente rientranti nei benefici considerando i 20 giorni per i versamenti, anticipando i termini di legge, hanno pagato prima del 24 ottobre. In questi casi cosa succede? Una lettura rigida della disposizione porterebbe a una conclusione tranchant. Avendo già perfezionato l’accertamento con adesione prima dell’entrata in vigore del Dl 119, nessun beneficio sarebbe loro concesso. È evidente che questa conclusione stride con il buonsenso e penalizzerebbe chi, inconsapevole delle sanatorie in arrivo, andrebbe invece premiato per avere arricchito il Fisco prima del dovuto.
C’è poi una soluzione mediana non supportata dalla norma attuale. In questi casi potrebbero essere considerate perse le sanzioni e gli interessi corrisposti solo con il versamento effettuato prima del 24 ottobre. Per chi ha scelto la rateazione il risparmio si sostanzierebbe sulla quota sanzioni e interessi che graverebbero sulle rate successive alla prima, ma questa ipotesi penalizzerebbe coloro che hanno deciso di estinguere il debito optando per il versamento totale. Soluzione, quindi, da scartare. La conclusione più logica, a parere di chi scrive, è quella di rimettere in bonis questi soggetti, in sede di conversione del Dl, prevedendo che in tutti i casi in cui alla data di entrata in vigore del Dl non erano scaduti i 20 giorni di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 218/1997, gli accertamenti con adesione si perfezionano con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi. Chi non ha già pagato vi provveda in questi termini. Chi lo ha già fatto dovrà essere messo nelle condizioni di recuperare quanto eventualmente versato in più.