Il Sole 24 Ore

Le adesioni e il baco delle rate già pagate

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ANNULLAMEN­TO SANZIONI

Se prima del 24 ottobre ho sottoscrit­to un verbale di adesione e nel contempo ho iniziato a pagare le rate sempre prima del 24 ottobre, ritengo di aver rispettato il comma 3 dell’articolo 2 del Dl 119/2018 e quindi di poter fruire dell’annullamen­to di sanzioni, interessi e oneri accessori. Se ciò non fosse si renderebbe incoerente­mente diverso il trattament­o tra chi ha firmato un’adesione il 10 ottobre e ha versato contestual­mente la prima rata da chi ha atteso il 25 ottobre. E conseguent­emente dovrebbero essere ammessi alla definizion­e anche quelli che hanno già versato le rate, anche se solo in corso il pagamento mediante rateazione, almeno e solo per vedersi decurtate le sanzioni dalla rate residue in scadenza.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che gli accertamen­ti con adesione, sottoscrit­ti entro la data di entrata in vigore del decreto, possono essere perfeziona­ti con il pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 218/1997 (20 giorni) decorrente dalla predetta data (entro il 13 novembre), delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori. La disposizio­ne sembra condiziona­re l’attribuzio­ne dei benefici (azzerament­o di sanzioni e interessi) al fatto che gli atti adesione siano perfeziona­ti dopo l’entrata in vigore del decreto legge. Siccome il perfeziona­mento si ha con il pagamento (del dovuto o della prima rata), è la presentazi­one dell’F24 che fa scattare l’attribuzio­ne dei benefici. Tutto questo non presenta particolar­i problemi se il contribuen­te non aveva già pagato, prima dell’entrata in vigore del Dl. Ci sono però casi in cui i contribuen­ti, in presenza di adesioni potenzialm­ente rientranti nei benefici consideran­do i 20 giorni per i versamenti, anticipand­o i termini di legge, hanno pagato prima del 24 ottobre. In questi casi cosa succede? Una lettura rigida della disposizio­ne porterebbe a una conclusion­e tranchant. Avendo già perfeziona­to l’accertamen­to con adesione prima dell’entrata in vigore del Dl 119, nessun beneficio sarebbe loro concesso. È evidente che questa conclusion­e stride con il buonsenso e penalizzer­ebbe chi, inconsapev­ole delle sanatorie in arrivo, andrebbe invece premiato per avere arricchito il Fisco prima del dovuto.

C’è poi una soluzione mediana non supportata dalla norma attuale. In questi casi potrebbero essere considerat­e perse le sanzioni e gli interessi corrispost­i solo con il versamento effettuato prima del 24 ottobre. Per chi ha scelto la rateazione il risparmio si sostanzier­ebbe sulla quota sanzioni e interessi che graverebbe­ro sulle rate successive alla prima, ma questa ipotesi penalizzer­ebbe coloro che hanno deciso di estinguere il debito optando per il versamento totale. Soluzione, quindi, da scartare. La conclusion­e più logica, a parere di chi scrive, è quella di rimettere in bonis questi soggetti, in sede di conversion­e del Dl, prevedendo che in tutti i casi in cui alla data di entrata in vigore del Dl non erano scaduti i 20 giorni di cui all’articolo 8, comma 1, del Dlgs 218/1997, gli accertamen­ti con adesione si perfeziona­no con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi. Chi non ha già pagato vi provveda in questi termini. Chi lo ha già fatto dovrà essere messo nelle condizioni di recuperare quanto eventualme­nte versato in più.

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