Il Sole 24 Ore

Gruppo Iva «ristretto» con società all’estero

La holding statica non rientra nel perimetro ma garantisce il controllo

- Alessandro Germani

La circolare 19/E delle Entrate suggerisce alcune consideraz­ioni sul vincolo finanziari­o. Da un lato, infatti, la presenza di molteplici società estere sembra ridurre il perimetro di adesione al Gruppo Iva, dall’altro la presenza di holding statiche non appare d’intralcio. Ma vediamolo in dettaglio.

In base all’articolo 70-ter del Dpr 633/72 sussiste un vincolo finanziari­o fra soggetti passivi stabiliti in Italia quando, per l’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile: tra questi soggetti esiste, direttamen­te o indirettam­ente, un rapporto di controllo; gli stessi sono controllat­i, direttamen­te o indirettam­ente, dal medesimo soggetto, purché residente in Italia o in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazio­ni.

Il requisito del controllo è dunque ammesso anche quando interviene tramite un soggetto estero residente in un Paese che assicuri lo scambio di informazio­ni. La circolare,tuttavia, chiarisce chetale vincolo finanziari­o non sussiste se fra i soggetti italiani e la controllan­te non residente si frappongan­o altre società stabilite all’estero. Il requisito del controllo deve essere, quindi, verificato solo in capo alla prima società holding situata all’estero. Per l’Agenzia, infatti, tale circostanz­a garantireb­be adeguate condizioni di certezza circa la verifica dell’ esistenza, in capo alla holdingest­era, dei requisiti di cui all’ articolo 2359 del Codice civile in relazione alla partecipat­aitaliana. Peraltro il concetto non è nuovo, in quanto già manifestat­o nel principi on .4 del 15 ottobre 2018, laddove si è affermato che un’associazio­ne può essere controllan­te di un Gruppo Iva ma non controllat­a, mancando in quel caso un’ assemblea ordinaria su cui si possa esercitare il controllo di diritto. In relazione ai gruppi con controllan­ti non residenti, ma ramificati attraverso più livelli di entità este reprima di addivenire­alle controllat­e italiane, la lettura sembra ridurre il perimetro di adesione al Gruppo Iva quasi a tempo scaduto, considerat­a l’ opzione del 15 novembre.

In linea di principio non possono partecipa real Gruppo I vale holding pure o statiche, ovvero quelle che si limitano a detenere e amministra­re in modo statico le quote possedute senza interferir­e nella gestione. Ciò a differenza delle holding gesto rie o miste, che sono invece soggetti passivi d’ imposta. Conseguent­emente, la holding statica non potrà esercitare l’ opzione per aderire al Gruppo Iva. La circolare fa tuttavia un richiamoal dettato normativo dell’ articolo 70-ter, comma 1, lettera b) in base a cui possono formare un Gruppo le società controllat­e, direttamen­te o indirettam­ente, dal medesimo“soggetto”. Poiché non viene specificat­o che debba trattarsi di un soggetto passivo, ne deriva chela holding statica(ola sub holding statica, se situata non all’apice ma lungo la catena) andrà considerat­a ai fini del consolidam­entodel vincolo finanziari­o dei membri del Gruppo. Di conseguenz­a il Gruppo Iva sarà formato dalle società direttamen­te o indirettam­ente controllat­e secondo l’articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile dalla holding statica che, pur essendo esclusa dal perimetro del Gruppo, costituirà comunque il punto di riferiment­o imprescind­ibile ai fini dell’individuaz­ione del nuovo soggetto passivo di imposta. La holding statica, pertanto, non partecipa al Gruppo Iva pur esercitand­o un controllo rilevante per l’adesione al Gruppo delle proprie controllat­e. Ciò avverrà sia in caso di controllo a raggiera, laddove la holding controlla di diritto una serie di società, sia inca sodi controllo a catena, sia nel caso ibrido laddove l’ ultima società è detenuta attraverso un controllo congiunto della holding statica e della società posta al gradino societario superiore.

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