Bonus R&S anche sull’attività oltreconfine
Dal 2017 negli investimenti entra la ricerca «ordinata» da non residenti
Il calcolo della media degli investimenti 2012-2014, rilevante per la determinazione del credito d’imposta riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo, deve includere tutti i costi ammissibili sostenuti nei periodi di riferimento. E quindi dal 2017 sono compresi quelli relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti, a prescindere dalla circostanza che, nel periodo per il quale si intende accedere all’agevolazione, l’impresa sostenga o meno costi di ricerca per commesse dall’estero: così la risposta n. 58 di ieri dell’agenzia delle Entrate.
Il quesito era stato presentato da una società italiana che nel periodo 2012-2016 ha realizzato attività R&S e per proprio conto e su commessa di un’impresa francese, mentre dal 2017 non ha più effettuato attività su commessa dall’estero. L’istante chiede se nel calcolo del beneficio per le attività 2017 si debbano includere anche le spese sostenute nel periodo 2012-2014 per le attività derivanti dalla commessa della società francese, considerato che tale tipologia di attività è venuta meno nel 2017, anno in cui è stata introdotta la sua rilevanza ai fini dell’agevolazione.
L’Agenzia afferma che, al fine di verificare se vi è un incremento di spesa agevolabile, il confronto va fatto prendendo a riferimento: la massa delle spese ammissibili sostenute nei triennio rilevante ai fini della media e la massa degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende accedere al beneficio.
Pertanto, nel caso èarticolare, il principio di omogeneità si applica includendo nella media tutte le possibili configurazioni che l’attività di ricerca agevolabile può assumere (interna, commissionata a soggetti residenti o svolta su commissione di soggetti esteri), e ciò a prescindere dalla differente configurazione delle attività effettuate nel periodo per il quale si calcola il beneficio.