Il Sole 24 Ore

Distacco dal riscaldame­nto lecito anche contro il regolament­o

- —Saverio Fossati

Non può essere valido il divieto assoluto di distacco dall’impianto di riscaldame­nto centralizz­ato contenuto nel regolament­o contrattua­le.

Lo afferma la Cassazione (ordinanza 28051 depositata ieri, relatore Antonio Scarpa), prendendo atto delle modifiche della legge di riforma del condominio (220/2012) e delle leggi sul risparmio energetico e archiviand­o le vecchie proibizion­i contenute nei regolament­i.

La vicenda prende le mosse da un condòmino che nel 1992 aveva realizzato il distacco del suo impianto termico, offrendosi di pagare le spese di conservazi­one dell’impianto e il 30% dei consumi attribuiti. Ma l’assemblea aveva respinto la proposta, richiamand­osi al regolament­o contrattua­le (modificabi­le solo all’unanimità quanto a questa clausola). E aveva continuato ad attribuirg­li tutte le spese.

Ma la suprema Corte (dopo le bocciature dei giudici di merito) gli ha dato ragione: è nulla la clausola del regolament­o che vieti alla radice, anche quando questo non comporti alcun aggravio di spesa, il distacco dall’impianto centralizz­ato, per evidente contrasto con l’articolo 1118 del Codice civile e con gli interessi collettivi dettati dalla legge 10/91 e dal Dlgs 102/2014. Resta tuttavia, secondo la Cassazione, la libertà dei condòmini di regolare convenzion­almente la ripartizio­ne delle spese di riscaldame­nto.

Il divieto assoluto non è più valido per ragioni di utilità collettiva­ma si può regolare la spesa

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