«Una proposta a forte rischio di incostituzionalità»
Non si tiene conto del diritto alla ragionevole durata del processo
Un’espressione di populismo giudiziario. A forte rischio di incostituzionalità. È una bocciatura sonora quella di Alberto Alessandri, docente di diritto penale all’università Bocconi, per la proposta di blocco della prescrizione in discussione alla Camera.
Professore, sul metodo: la riforma è stata inserita in un disegno di legge, quello anticorruzione, che tratta di altre materie, senza un confronto preventivo almeno con gli operatori del diritto.
Mi sembra un modo di procedere assai discutibile. Soprattutto perché si intende affrontare quello che continua a rappresentare uno dei cardini dell’ordinamento penale. Ci vorrebbe maggiore attenzione e preparazione. Ma ormai temo sia un po’ un’abitudine.
Nel merito la proposta intende sospendere il decorso dei termini dopo il primo grado. La trova una soluzione condivisibile?
Per nulla. Si tratta di una misura rivoluzionaria, ma in senso negativo ahimé. È inesatto oltretutto parlare di sospensione. In questo modo invece la prescrizione si ferma con il verdetto di primo grado per poi non tornare più a decorrere. In spregio a ogni diritto all’oblio, certo, ma anche del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Mi pare il frutto di una sorta di
«Frutto del populismo giudiziario, secondo cui basta la condanna di primo grado»
Alberto Alessandri DOCENTE DI DIRITTO PENALE
ALL’UNIVERSITÀ BOCCONI
populismo giudiziario, ormai diffuso, per il quale una sentenza, di condanna naturalmente, emessa in primo grado è già più che sufficiente.
Ma non ritiene che uno dei problemi più gravi del nostro sistema penale sia il numero eccessivo delle prescrizioni?
Non direi. Il nodo da sciogliere semmai è quello di una bulimia del legislatore penale che, nell’affastellare reati, produce un evidente effetto moltiplicatore sul numero dei processi.
Però il nostro regime della prescrizione rappresenta un’anomalia nel panorama europeo.
Un confronto con gli altri ordinamenti rischia di essere fuorviante però, se non condotto con l’attenzione dovuta agli elementi che più li caratterizzano; nel nostro caso, per esempio, il volume complessivo dei reati e l’obbligatorietà dell’azione penale.