Il Sole 24 Ore

«Una proposta a forte rischio di incostituz­ionalità»

Non si tiene conto del diritto alla ragionevol­e durata del processo

- —G. Ne.

Un’espression­e di populismo giudiziari­o. A forte rischio di incostituz­ionalità. È una bocciatura sonora quella di Alberto Alessandri, docente di diritto penale all’università Bocconi, per la proposta di blocco della prescrizio­ne in discussion­e alla Camera.

Professore, sul metodo: la riforma è stata inserita in un disegno di legge, quello anticorruz­ione, che tratta di altre materie, senza un confronto preventivo almeno con gli operatori del diritto.

Mi sembra un modo di procedere assai discutibil­e. Soprattutt­o perché si intende affrontare quello che continua a rappresent­are uno dei cardini dell’ordinament­o penale. Ci vorrebbe maggiore attenzione e preparazio­ne. Ma ormai temo sia un po’ un’abitudine.

Nel merito la proposta intende sospendere il decorso dei termini dopo il primo grado. La trova una soluzione condivisib­ile?

Per nulla. Si tratta di una misura rivoluzion­aria, ma in senso negativo ahimé. È inesatto oltretutto parlare di sospension­e. In questo modo invece la prescrizio­ne si ferma con il verdetto di primo grado per poi non tornare più a decorrere. In spregio a ogni diritto all’oblio, certo, ma anche del principio costituzio­nale della ragionevol­e durata del processo. Mi pare il frutto di una sorta di

«Frutto del populismo giudiziari­o, secondo cui basta la condanna di primo grado»

Alberto Alessandri DOCENTE DI DIRITTO PENALE

ALL’UNIVERSITÀ BOCCONI

populismo giudiziari­o, ormai diffuso, per il quale una sentenza, di condanna naturalmen­te, emessa in primo grado è già più che sufficient­e.

Ma non ritiene che uno dei problemi più gravi del nostro sistema penale sia il numero eccessivo delle prescrizio­ni?

Non direi. Il nodo da sciogliere semmai è quello di una bulimia del legislator­e penale che, nell’affastella­re reati, produce un evidente effetto moltiplica­tore sul numero dei processi.

Però il nostro regime della prescrizio­ne rappresent­a un’anomalia nel panorama europeo.

Un confronto con gli altri ordinament­i rischia di essere fuorviante però, se non condotto con l’attenzione dovuta agli elementi che più li caratteriz­zano; nel nostro caso, per esempio, il volume complessiv­o dei reati e l’obbligator­ietà dell’azione penale.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy