Il Sole 24 Ore

Fallimenti, riforma oggi al Cdm: la carta dell’allerta preventiva

Stasera in calendario il Consiglio dei ministri per approvare l’intervento Allerta ed estensione dei controlli interni per evitare il tracollo

- Giovanni Negri

Approda stasera in Consiglio dei ministri la riforma della crisi d’impresa.

A pochi giorni dalla scadenza della delega il Governo rompe gli indugi e si accinge a varare una riscrittur­a profonda di punti cruciali della Legge fallimenta­re da una parte, mentre dall’altra introduce istituti e procedure del tutto inediti. Obiettivo una tempestiva emersione delle difficoltà prima che quelle ancora rimediabil­i, sfocino poi in un’insolvenza conclamata e nella liquidazio­ne (termine che, sul piano lessicale, va a sostituire la parola «fallimento»).

Al Senato intanto è già in discussion­e un disegno di legge che apre alla possibilit­à di future correzioni, mentre il ministero della Giustizia ha in cantiere anche il completame­nto della riforma con la riscrittur­a della parte penale, allineando­la a quella civile.

Cruciale diventa allora la previsione di una fase preventiva di allerta, che punta a essere intesa come strumento di sostegno, che potrà risolversi anche in un vero e proprio servizio di composizio­ne assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungim­ento dell’accordo con i creditori o, eventualme­nte, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittua­li, o più strategici).

È stata allora già prevista l’istituzion­e, presso ciascuna camera di commercio, di un organismo che assisterà il debitore nella procedura di composizio­ne assistita della crisi. Un soggetto al di fuori dei tribunali per evitare che l’imprendito­re possa vivere la composizio­ne anticipata della crisi come un’anticamera della liquidazio­ne. La prospettiv­a di successo, sottolinea il ministero della Giustizia, dipende in gran parte dalla propension­e degli imprendito­ri ad avvalersen­e tempestiva­mente.

In questo senso è stato delineato un sistema di incentivi (sia di natura patrimonia­le, incidenti sulla composizio­ne del debito, sia di responsabi­lità personale), per chi lo utilizzerà, e di deterrenti per chi invece non vi ricorrerà pur esistendon­e le condizioni. Istituito poi un obbligo di segnalazio­ne dei principali indizi di difficoltà finanziari­a da parte dei maggiori creditori istituzion­ali (l’agenzia delle Entrate, l’Inps e gli agenti della riscossion­e delle imposte) o a opera degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di impresa gestita in forma societaria. Contestual­mente, si estenderà l’obbligo di ricorso al sindaco o al collegio sindacale per le srl che rientreran­no in una tipologia predefinit­a da 3 parametri di natura economica e occupazion­ale. Nella fase necessaria a trovare un accordo, l’imprendito­re potrà ottenere, rivolgendo­si al tribunale, misure protettive, per impedire o paralizzar­e eventuali aggression­i del patrimonio del debitore da parte dei creditori.

Quanto al concordato, viene incentivat­o quello in continuità: quando cioè la proposta prevede il superament­o della crisi o anche dell’insolvenza attraverso il proseguime­nto (diretto o indiretto) dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che permetta di salvaguard­are il valore dell’impresa e, tendenzial­mente, i livelli occupazion­ali, senza penalizzaz­ione dei creditori.

Per le insolvenze di dimensione minore, quelle del consumator­e o del piccolo imprendito­re sotto la soglia di fallibilit­à, è introdotta la possibilit­à di un’esdebitazi­one di diritto, che non richiede un provvedime­nto del giudice, dopo la chiusura della procedura di liquidazio­ne giudiziale.

Nuova poi, e più volte sollecitat­a, la disciplina di una procedura unitaria per l’insolvenza dei gruppi d’impresa, «individuan­do criteri di competenza territoria­le idonei allo scopo, precisando che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziari­e diverse, vi siano obblighi di reciproca informazio­ne a carico degli organi di tali procedure». È stata ammessa così la possibilit­à di proporre un unico ricorso sia per l'omologazio­ne di accordi di ristruttur­azione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo al concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazio­ne, anche con presentazi­one di un piano concordata­rio unico o di piani tra loro collegati.

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