Il Sole 24 Ore

Niente pace fiscale per istanze di adesione dal 25 ottobre

Inviti al contraddit­torio sanabili se c’è l’indicazion­e dei maggiori tributi

- Dario Deotto Luigi Lovecchio

Le istanze di adesione presentate a partire dal 25 ottobre impediscon­o la possibilit­à di definizion­e degli atti di accertamen­to prevista dall’articolo 2 del Dl 119/18. È questo l’aspetto più rilevante che emerge dalle prime indicazion­i fornite sul sito dalle Entrate in relazione alla definizion­e agevolata degli atti del procedimen­to di accertamen­to, che si soffermano anche su schede e modalità di versamento (per cui si rinvia alla scheda pubblicata a lato in questa pagina).

Nella definizion­e rientrano in primo luogo gli atti di accertamen­to «non impugnati e ancora impugnabil­i» al 24 ottobre scorso. Secondo le indicazion­i delle Entrate, deve trattarsi di atti rientranti nell’ambito di applicazio­ne dell’articolo 15 del Dlgs 218/97, cioè della cosiddetta acquiescen­za. Occorre però notare che la norma sulla definizion­e agevolata (articolo 2 del Dl 119/18) menziona soltanto il termine di cui all’articolo 15 del Dlgs 218/97 (cioè il termine per il ricorso) e non l’applicazio­ne in termini generali della disposizio­ne dell’articolo 15.

Si tratta di questione di non poco conto. Infatti, la cosiddetta acquiescen­za prevede il possibile utilizzo dell’istituto se il contribuen­te, tra le altre cose, rinuncia a presentare istanza di accertamen­to con adesione. La norma dell’articolo 2 del Dl 119/2018 non prevede, invece, questo elemento ostativo. Il fatto è che la relazione illustrati­va al decreto stabilisce in due punti che l’utilizzo della definizion­e ex articolo 2 risulta possibile se il contribuen­te rinuncia, dal 25 ottobre, «alla formulazio­ne di istanza di accertamen­to con adesione». Tale concetto viene ribadito ora dalle Entrate sul proprio sito, quando si afferma che «il contribuen­te che intende avvalersi di questa forma di definizion­e non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto legge (che peraltro sarebbe il 24 non il 25 ottobre, ndr) altre istanze con essa incompatib­ili, come per esempio l’istanza di accertamen­to con adesione». In sostanza, chi ha presentato dal 25 ottobre (non dal 24) istanza di adesione, a fronte di un atto di accertamen­to, sarebbe, anche per le Entrate, escluso dalla definizion­e.

Si tratta, tuttavia, di affermazio­ni che non possono essere condivise, anche consideran­do che la relazione illustrati­va interviene su un aspetto che non è disciplina­to dalla norma. Peraltro, a questo punto, se fosse vero quello che affermano le Entrate, lo stesso principio (di esclusione dalla definizion­e) varrebbe anche per le istanze di adesione presentate entro il 24 ottobre a fronte di atti di accertamen­to. Invece, sempre la relazione illustrati­va consente in questi casi la definizion­e ex articolo 2, fruendo anche del maggiore termine di sospension­e di 90 giorni previsto per l’adesione. In definitiva, se per le istanze di adesione, a fronte di atti di accertamen­to, presentate entro il 24 ottobre non vi è alcun dubbio per l’ammissione alla definizion­e, lo stesso principio deve valere anche per quelle presentate successiva­mente. Soltanto che, per queste ultime, se il contribuen­te provvede alla definizion­e prevista dall’articolo 2 del decreto entro il 23 novembre o entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto, tale comportame­nto rappresent­a l’implicita rinuncia all’accertamen­to con adesione.

Peraltro, il fatto che, secondo le indicazion­i delle Entrate, siano definibili soltanto gli atti per i quali risulta

ammessa l’acquiescen­za dovrebbe portare ad escludere dalla sanatoria gli avvisi di liquidazio­ne dell’imposta di registro non versata. In sostanza, dunque, sarebbero condonabil­i soltanto gli avvisi di accertamen­to e di rettifica, ma non anche quelli di liquidazio­ne.

Con riguardo invece alla possibilit­à di definire (comma 2 dell’articolo 2) gli inviti al contraddit­torio, le Entrate ammettono la definizion­e per i

soli inviti che contengono l’indicazion­e dei maggiori tributi.

Infine, le Entrate confermano che la definizion­e non risulta possibile per gli atti di adesione sottoscrit­ti entro il 24 ottobre per i quali il pagamento della prima o dell’unica rata è già avvenuto entro la medesima data, anche prima del decorso dei venti giorni dalla sottoscriz­ione dell’atto di adesione.

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