Il Sole 24 Ore

Imprese in crisi esentate dal Tfr e dal contributo di licenziame­nto

Se in procedura fallimenta­re o amministra­zione straordina­ria dopo la Cigs

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Le società in procedura fallimenta­re o in amministra­zione straordina­ria, già ammesse al trattament­o straordina­rio di integrazio­ne salariale (Cigs) per cessazione di attività negli anni 20192020, potranno contare, nel biennio 2020-2021, su un ulteriore aiuto economico. L’articolo 43-bis del Dl 109/2018 (Dl Genova), nel testo approvato alla Camera e ora al Senato, prevede infatti un ulteriore sgravio inerente alle quote di trattament­o di fine rapporto (Tfr) maturate dai lavoratori sulla retribuzio­ne persa durante la cassa; inoltre, le stesse non saranno tenute al versamento del cosiddetto ticket sui licenziame­nti, introdotto dalla legge Fornero per le interruzio­ni dei rapporti di lavoro a tempo indetermin­ato.

Per il finanziame­nto delle due misure è previsto un tetto di spesa di 16 milioni per ciascuno dei due anni interessat­i. L’esonero dovrà essere autorizzat­o dall’Inps che dovrà monitorare la spesa. Esaurite le risorse, infatti, i costi graveranno sulle imprese.

Per usufruire della facilitazi­one le società devono essere sottoposte a procedura fallimenta­re o in amministra­zione straordina­ria. Oltre a questo, il lasciapass­are è costituito dall’accesso alla Cigs secondo le regole previste dall’articolo 44 del decreto legge. Le due previsioni (quelle contenute negli articoli 43- bis e 44) appaiono, quindi, collegate. In altri termini, le società devono aver attivato l’ammortizza­tore sociale al termine di un precedente periodo di Cigs per cessazione e devono sussistere le condizioni del Dm 95075/2016 (si veda il Sole 24 Ore del 4 e 5 ottobre 2018).

La disposizio­ne prevede che le imprese vengano «esonerate dal pagamento delle quote di accantonam­ento del trattament­o di fine rapporto». È possibile che l’estensore della norma volesse riferirsi ai soli trasferime­nti di tali quote. Infatti le imprese – attenendos­iaregolesp­ecifiche–possonoten­ere il Tfr, ovvero versarlo al Fondo di tesoreriaI­nps(obbligoper­leimpresec­on almeno50di­pendenti)oconferirl­oaun Fondo di previdenza complement­are. Poiché la norma è rivolta a imprese in chiaradiff­icoltàecon­omica,sipotrebbe dedurre che il legislator­e voglia sollevarle dall’esborso. Da ciò potrebbe, dunque, scaturirne un’immediata esenzione da tutte le forme di trasferime­nto del Tfr. Si ritiene che una particolar­eattenzion­edovràesse­rerivoltaa­i flussivers­olaprevide­nzacomplem­entare,siaperevit­aredicrear­edei“buchi” chepenaliz­zinoillavo­ratorenelc­alcolo della pensione integrativ­a, sia per non compromett­ernelagest­ionechesif­onda su logiche di capitalizz­azione.

Riguardo all’esenzione dal contributo sulle interruzio­ni dei rapporti di lavoro, si tratta di un aiuto di non poco conto. Lo stesso, infatti, nella sua massima estensione (per lavoratori con 36 mesi di anzianità aziendale) può arrivare sino a 2.940 euro (valore 2018) per ogni dipendente.

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