Imprese in crisi esentate dal Tfr e dal contributo di licenziamento
Se in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria dopo la Cigs
Le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs) per cessazione di attività negli anni 20192020, potranno contare, nel biennio 2020-2021, su un ulteriore aiuto economico. L’articolo 43-bis del Dl 109/2018 (Dl Genova), nel testo approvato alla Camera e ora al Senato, prevede infatti un ulteriore sgravio inerente alle quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) maturate dai lavoratori sulla retribuzione persa durante la cassa; inoltre, le stesse non saranno tenute al versamento del cosiddetto ticket sui licenziamenti, introdotto dalla legge Fornero per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Per il finanziamento delle due misure è previsto un tetto di spesa di 16 milioni per ciascuno dei due anni interessati. L’esonero dovrà essere autorizzato dall’Inps che dovrà monitorare la spesa. Esaurite le risorse, infatti, i costi graveranno sulle imprese.
Per usufruire della facilitazione le società devono essere sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. Oltre a questo, il lasciapassare è costituito dall’accesso alla Cigs secondo le regole previste dall’articolo 44 del decreto legge. Le due previsioni (quelle contenute negli articoli 43- bis e 44) appaiono, quindi, collegate. In altri termini, le società devono aver attivato l’ammortizzatore sociale al termine di un precedente periodo di Cigs per cessazione e devono sussistere le condizioni del Dm 95075/2016 (si veda il Sole 24 Ore del 4 e 5 ottobre 2018).
La disposizione prevede che le imprese vengano «esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto». È possibile che l’estensore della norma volesse riferirsi ai soli trasferimenti di tali quote. Infatti le imprese – attenendosiaregolespecifiche–possonotenere il Tfr, ovvero versarlo al Fondo di tesoreriaInps(obbligoperleimpresecon almeno50dipendenti)oconferirloaun Fondo di previdenza complementare. Poiché la norma è rivolta a imprese in chiaradifficoltàeconomica,sipotrebbe dedurre che il legislatore voglia sollevarle dall’esborso. Da ciò potrebbe, dunque, scaturirne un’immediata esenzione da tutte le forme di trasferimento del Tfr. Si ritiene che una particolareattenzionedovràessererivoltaai flussiversolaprevidenzacomplementare,siaperevitaredicrearedei“buchi” chepenalizzinoillavoratorenelcalcolo della pensione integrativa, sia per non comprometternelagestionechesifonda su logiche di capitalizzazione.
Riguardo all’esenzione dal contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro, si tratta di un aiuto di non poco conto. Lo stesso, infatti, nella sua massima estensione (per lavoratori con 36 mesi di anzianità aziendale) può arrivare sino a 2.940 euro (valore 2018) per ogni dipendente.
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