Il Sole 24 Ore

Il vademecum dalle Entrate per chiudere inviti e atti impositivi

Le regole per chiudere le adesioni entro martedì 13 e gli avvisi entro venerdì 23 Vale il lieve inadempime­nto sulle rate: piccoli ritardi ed errori senza conseguenz­e

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Ambrosi, Deotto e Iorio

Al via la pace fiscale: con il provvedime­nto del 9 novembre 2018, le Entrate dettano le regole per aderire alla definizion­e degli atti impositivi, adesioni e inviti al contraddit­torio.

Gli atti impositivi definibili

Possono essere definiti gli avvisi di accertamen­to, di rettifica, di liquidazio­ne, gli atti di recupero dei crediti di imposta emessi dalle Entrate e gli avvisi di accertamen­to emessi dalle Dogane ai fini della riscossion­e delle risorse proprie tradiziona­li di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom e della connessa Iva all’importazio­ne.

Per la definizion­e occorre che i provvedime­nti siano stati notificati al contribuen­te entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e comunque ancora impugnabil­i a tale data.

Il provvedime­nto precisa che tali atti possono essere definiti versando le maggiori imposte e i contributi entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine per presentare ricorso. In questo caso, nel calcolo della scadenza per il pagamento si deve tener conto anche delle sospension­i previste per le istanze di adesione ovvero per lo scomputo delle perdite (Modello IPEC e/o Modello IPEA), a condizione che risultino presentate entro il 23 ottobre 2018.

Per la definizion­e occorrerà versare tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto, con esclusione solo degli importi per sanzioni amministra­tive, interessi (ad eccezione di quelli previsti per le risorse proprie tradiziona­li di cui al comma 5 del decreto) ed eventuali accessori quali spese di notifica o simili.

Va segnalato che nelle «motivazion­i» del provvedime­nto è chiarito che se l’atto impositivo non richiede alcuna somma come nelle ipotesi di rettifica di minor perdita, ovvero di rettifica di imponibile nei confronti dei soggetti tassati per trasparenz­a oppure di atti di recupero delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’indebito utilizzo di crediti d’imposta esistenti, il contribuen­te potrà aderire alla definizion­e inviando una comunicazi­one (deposito, raccomanda­ta o pec) entro i termini di versamento, per manifestar­e la volontà di aderire.

MANOVRA 2019 Dall’agenzia delle Entrate il primo provvedime­nto con le specifiche sulle definizion­i

agevolate

Gli inviti al contraddit­torio

La definizion­e si applica anche agli inviti al contraddit­torio contenenti la quantifica­zione delle somme dovute e notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’agenzia delle Entrate per i quali non è ancora stata sottoscrit­ta e perfeziona­ta un’adesione o notificato un avviso di accertamen­to.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 23 novembre 2018, consideran­do solo i maggiori tributi senza interessi e sanzioni.

Le adesioni

La definizion­e è possibile anche per le adesioni sottoscrit­te con l’agenzia delle Entrate entro il 24 ottobre 2018 non perfeziona­te e ancora perfeziona­bili. In questo caso, il contribuen­te dovrà versare la totalità delle imposte concordate nell’accordo sottoscrit­to, senza interessi e sanzioni, entro il 13 novembre 2018.

Disposizio­ni comuni

A prescinder­e dalla tipologia di atto da definire, non è possibile la compensazi­one, ma le somme dovute si potranno versare in un’unica soluzione ovvero in venti rate trimestral­i di pari importo. Per il pagamento occorrerà utilizzare il modello F23 o F24 normalment­e allegato all’atto notificato e poi inviare la quietanza entro 10 giorni all’Agenzia. Da segnalare che nel provvedime­nto è precisato che per le rate sarà applicabil­e il principio del lieve inadempime­nto.

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