Il vademecum dalle Entrate per chiudere inviti e atti impositivi
Le regole per chiudere le adesioni entro martedì 13 e gli avvisi entro venerdì 23 Vale il lieve inadempimento sulle rate: piccoli ritardi ed errori senza conseguenze
Ambrosi, Deotto e Iorio
Al via la pace fiscale: con il provvedimento del 9 novembre 2018, le Entrate dettano le regole per aderire alla definizione degli atti impositivi, adesioni e inviti al contraddittorio.
Gli atti impositivi definibili
Possono essere definiti gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, gli atti di recupero dei crediti di imposta emessi dalle Entrate e gli avvisi di accertamento emessi dalle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom e della connessa Iva all’importazione.
Per la definizione occorre che i provvedimenti siano stati notificati al contribuente entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e comunque ancora impugnabili a tale data.
Il provvedimento precisa che tali atti possono essere definiti versando le maggiori imposte e i contributi entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine per presentare ricorso. In questo caso, nel calcolo della scadenza per il pagamento si deve tener conto anche delle sospensioni previste per le istanze di adesione ovvero per lo scomputo delle perdite (Modello IPEC e/o Modello IPEA), a condizione che risultino presentate entro il 23 ottobre 2018.
Per la definizione occorrerà versare tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto, con esclusione solo degli importi per sanzioni amministrative, interessi (ad eccezione di quelli previsti per le risorse proprie tradizionali di cui al comma 5 del decreto) ed eventuali accessori quali spese di notifica o simili.
Va segnalato che nelle «motivazioni» del provvedimento è chiarito che se l’atto impositivo non richiede alcuna somma come nelle ipotesi di rettifica di minor perdita, ovvero di rettifica di imponibile nei confronti dei soggetti tassati per trasparenza oppure di atti di recupero delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’indebito utilizzo di crediti d’imposta esistenti, il contribuente potrà aderire alla definizione inviando una comunicazione (deposito, raccomandata o pec) entro i termini di versamento, per manifestare la volontà di aderire.
MANOVRA 2019 Dall’agenzia delle Entrate il primo provvedimento con le specifiche sulle definizioni
agevolate
Gli inviti al contraddittorio
La definizione si applica anche agli inviti al contraddittorio contenenti la quantificazione delle somme dovute e notificati entro il 24 ottobre 2018 dall’agenzia delle Entrate per i quali non è ancora stata sottoscritta e perfezionata un’adesione o notificato un avviso di accertamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 23 novembre 2018, considerando solo i maggiori tributi senza interessi e sanzioni.
Le adesioni
La definizione è possibile anche per le adesioni sottoscritte con l’agenzia delle Entrate entro il 24 ottobre 2018 non perfezionate e ancora perfezionabili. In questo caso, il contribuente dovrà versare la totalità delle imposte concordate nell’accordo sottoscritto, senza interessi e sanzioni, entro il 13 novembre 2018.
Disposizioni comuni
A prescindere dalla tipologia di atto da definire, non è possibile la compensazione, ma le somme dovute si potranno versare in un’unica soluzione ovvero in venti rate trimestrali di pari importo. Per il pagamento occorrerà utilizzare il modello F23 o F24 normalmente allegato all’atto notificato e poi inviare la quietanza entro 10 giorni all’Agenzia. Da segnalare che nel provvedimento è precisato che per le rate sarà applicabile il principio del lieve inadempimento.