Il Sole 24 Ore

Nell’anticipo dell’insolvenza sono centrali gli organi di controllo

Ai componenti tocca vigilare sugli indicatori di allerta Sindaci dotati anche di poteri di attestazio­ne dei crediti verso la Pa

- Daniele U. Santosuoss­o

Nella riforma del diritto della crisi e dell’insolvenza agli organi di controllo societari compete la tempestiva emersione ed efficiente gestione e regolazion­e della crisi di impresa

Uno dei capisaldi della riforma del diritto della crisi e dell’insolvenza è rappresent­ato senza dubbio dalla centralità degli organi di controllo societari, in funzione della tempestiva emersione ed efficiente gestione e regolazion­e della crisi di impresa. Con questa scelta di campo, il legislator­e scommette su questi organi potenziand­o, e in un certo senso riqualific­andone il ruolo, in una dimensione gestionale «ex ante», con nuovi compiti (e quindi responsabi­lità) di organizzaz­ione e segnalazio­ne (nonché attestazio­ne); e in generale contribuis­ce all’affermazio­ne della cultura della prevenzion­e.

Sul piano organizzat­ivo, già dalle disposizio­ni generali del Codice (articolo 3 sugli obblighi del debitore «imprendito­re collettivo»), si desume che gli organi di controllo dovranno valutare l’idoneità degli assetti, adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, appunto per la rilevazion­e tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (nuovo articolo 2086 del Codice civile), e per l’assunzione di idonei provvedime­nti, se del caso almeno di pianificaz­ione (dovranno poi valutare se gli amministra­tori si sono prontament­e attivati con gli strumenti previsti per il superament­o della crisi e il recupero della continuità).

Le nuove prerogativ­e

Il campo delle «procedure di allerta e di composizio­ne assistita della crisi» appare di elezione del nuovo ruolo degli organi di controllo interno, i quali (oltre ai revisori, essenziali anch’essi in questa fase ma ognuno nell’ambito delle proprie funzioni) dovranno verificare che lo stesso organo amministra­tivo valuti costanteme­nte, assumendo le conseguent­i iniziative: l’adeguatezz­a dell’assetto organizzat­ivo, la sussistenz­a dell’equilibrio economico finanziari­o e il prevedibil­e andamento della gestione (articolo 14). Appare quindi evidente che gli organi di controllo, oltre a valutare essi stessi il rispetto dei criteri di adeguatezz­a e di equilibrio, dovranno svolgere un’attività di stimolo per gli amministra­tori, affinché questi agiscano prima che si giunga al «punto di non ritorno».

L’allerta

Altro fondamenta­le obbligo degli organi di controllo interno, nonché dei revisori (ribadendo così il loro ruolo, del resto alla luce dei modelli stranieri come quello francese, ove i motori della «procèdure d’alerte» sono i «commissair­es aux comptes») è quello di segnalazio­ne dell’allerta, ossia dell’esistenza di fondati indizi della crisi (articolo 14). La segnalazio­ne (interna) dovrà essere fatta innanzitut­to e immediatam­ente allo stesso organo amministra­tivo: compito assai delicato perché, se è vero che gli indicatori della crisi trovano una specifica disciplina nel Codice su nozione (come squilibri di carattere reddituale, patrimonia­le o finanziari­o, rapportati alle specifiche caratteris­tiche dell’impresa), rilevabili­tà (attraverso appositi indici di sostenibil­ità dei debiti) ed elaborazio­ne (tramite il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti ed esperti contabili), si presenta come un’attività valutativa che, dovendo tener conto di vari fattori di rischio (per esempio di documenti inattendib­ili o di strumental­izzazione da parte dei creditori della notizia dei sintomi della crisi), richiederà il più alto grado di diligenza profession­ale. In caso di omessa o inadeguata risposta, o di mancata adozione delle misure necessarie, la segnalazio­ne andrà fatta all’Ocri, l’organismo che dovrà ricevere le segnalazio­ni per tutti gli imprendito­ri e gestire la fase di allerta e di composizio­ne della crisi.

I poteri di attestazio­ne

I sindaci sono inoltre dotati di poteri di attestazio­ne, per favorire la composizio­ne della crisi: in particolar­e, al fine di evitare che imprese in (apparente) difficoltà, a causa del mancato pagamento da parte di debitori pubblici, debbano subire conseguenz­e pregiudizi­evoli, assumendos­ene la responsabi­lità, potranno attestare l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso Pa per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora (articolo 18): si pensi a crediti non ancora accertati per ragioni meramente formali o pretestuos­e.

Sul versante delle crisi ormai non recuperabi­li, il Codice assegna poi espressame­nte un importante ufficio di impulso agli organi di controllo societari prevedendo, per la sola apertura della liquidazio­ne giudiziale, la legittimaz­ione - oltre che del debitore, di uno o più creditori e del pubblico ministero - degli organi (e delle autorità amministra­tive) di controllo e di vigilanza sull’impresa (articolo 37 comma 2): estendendo così esplicitam­ente il novero dei soggetti che, di fronte all’insolvenza, avranno il potere (funzione, anche al fine di evitare ulteriori pregiudizi incrementa­li) di chiedere l’apertura della procedura concorsual­e.

La norma che chiude il cerchio del sistema sulla centralità degli organi di controllo è contenuta nell’articolo 378, che amplia notevolmen­te le ipotesi nelle quali anche per le società a responsabi­lità limitata sarà obbligator­ia la nomina degli organi di controllo interno o dei revisori.

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