Resta la «linea dura» sulle istanze di adesione dal 24 ottobre
Possibile la sanatoria su atti precedenti se «ancora perfezionabili»
Continua la “linea dura” delle Entrate, che esclude dalla definizione agevolata degli atti di accertamento quelli per i quali è stata presentata istanza di adesione dal 24 ottobre oppure che sono stati fatti oggetto di ricorso dal 25 ottobre in poi.
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia di ieri stabilisce che possono beneficiare della definizione gli atti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del Dlgs 218/97, cioè la cosiddetta acquiescenza. La norma dell'articolo 2 del Dl 119/18 menziona, tuttavia, soltanto i termini di cui all'articolo 15 (quelli per la proposizione del ricorso) e non il suo ambito di applicazione. L'acquiescenza prevede il suo
possibile utilizzo se il contribuente rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione e ad impugnare l'atto. La norma dell'articolo 2 del Dl 119/18 non prevede, invece, questi elementi ostativi. Tant'è che nel provvedimento delle Entrate si afferma (punto 2.4) che la definizione agevolata si perfeziona entro il termine, se più ampio rispetto al 23 novembre, che tiene conto anche della sospensione dei termini (per impugnare) di 90 giorni per chi ha presentato istanza di accertamento con adesione entro il 23 ottobre 2018. E già questo sorprende, posto che la norma è entrata in vigore il giorno successivo. Poi, sempre al punto 2.4 c'è una frase sibillina: «Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall'entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze» (quelle di adesione). La spiegazione la si trova poi nelle motivazioni del provvedimento, dove si dice espressamente che chi intende avvalersi della definizione
agevolata non può presentare istanza di adesione dal 24 ottobre, risultando incompatibile con la definizione stessa. Inoltre, si conferma che anche chi ha presentato ricorso dopo il 24 ottobre non può fruire della definizione agevolata. In sostanza, adesioni dal 24 e ricorsi dal 25 ottobre (oltre agli atti impugnati entro il 24 ottobre, che rientrano nella definizione delle liti pendenti) risultano, per le Entrate, ostativi alla definizione. Tuttavia, al di là del fraintendimento delle date (che non combaciano con la relazione illustrativa), la soluzione proposta non risulta in linea con il dettato normativo, come è già stato rilevato in questi giorni.
Inoltre, va osservato che al punto 1.4 del Provvedimento si afferma che rientrano nella definizione agevolata gli atti di adesione sottoscritti entro il 24 ottobre «non perfezionati e ancora perfezionabili» alla stessa data. Anche in questo caso la norma non dice proprio così.