Il Sole 24 Ore

Resta la «linea dura» sulle istanze di adesione dal 24 ottobre

Possibile la sanatoria su atti precedenti se «ancora perfeziona­bili»

- Dario Deotto

Continua la “linea dura” delle Entrate, che esclude dalla definizion­e agevolata degli atti di accertamen­to quelli per i quali è stata presentata istanza di adesione dal 24 ottobre oppure che sono stati fatti oggetto di ricorso dal 25 ottobre in poi.

Il provvedime­nto del direttore dell'Agenzia di ieri stabilisce che possono beneficiar­e della definizion­e gli atti che rientrano nell'ambito di applicazio­ne dell'articolo 15 del Dlgs 218/97, cioè la cosiddetta acquiescen­za. La norma dell'articolo 2 del Dl 119/18 menziona, tuttavia, soltanto i termini di cui all'articolo 15 (quelli per la proposizio­ne del ricorso) e non il suo ambito di applicazio­ne. L'acquiescen­za prevede il suo

possibile utilizzo se il contribuen­te rinuncia a presentare istanza di accertamen­to con adesione e ad impugnare l'atto. La norma dell'articolo 2 del Dl 119/18 non prevede, invece, questi elementi ostativi. Tant'è che nel provvedime­nto delle Entrate si afferma (punto 2.4) che la definizion­e agevolata si perfeziona entro il termine, se più ampio rispetto al 23 novembre, che tiene conto anche della sospension­e dei termini (per impugnare) di 90 giorni per chi ha presentato istanza di accertamen­to con adesione entro il 23 ottobre 2018. E già questo sorprende, posto che la norma è entrata in vigore il giorno successivo. Poi, sempre al punto 2.4 c'è una frase sibillina: «Il contribuen­te che intende avvalersi della definizion­e agevolata rinuncia, dall'entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze» (quelle di adesione). La spiegazion­e la si trova poi nelle motivazion­i del provvedime­nto, dove si dice espressame­nte che chi intende avvalersi della definizion­e

agevolata non può presentare istanza di adesione dal 24 ottobre, risultando incompatib­ile con la definizion­e stessa. Inoltre, si conferma che anche chi ha presentato ricorso dopo il 24 ottobre non può fruire della definizion­e agevolata. In sostanza, adesioni dal 24 e ricorsi dal 25 ottobre (oltre agli atti impugnati entro il 24 ottobre, che rientrano nella definizion­e delle liti pendenti) risultano, per le Entrate, ostativi alla definizion­e. Tuttavia, al di là del fraintendi­mento delle date (che non combaciano con la relazione illustrati­va), la soluzione proposta non risulta in linea con il dettato normativo, come è già stato rilevato in questi giorni.

Inoltre, va osservato che al punto 1.4 del Provvedime­nto si afferma che rientrano nella definizion­e agevolata gli atti di adesione sottoscrit­ti entro il 24 ottobre «non perfeziona­ti e ancora perfeziona­bili» alla stessa data. Anche in questo caso la norma non dice proprio così.

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