Il Sole 24 Ore

Il lavoro salva dallo stop ai permessi umanitari

Le conseguenz­e anche per chi ha il titolo in corso di validità

- Marco Noci

Il decreto Sicurezza (Dl 113/2018 ora all’esame della Camera) disciplina le nuove tipologie di permesso di soggiorno - protezione speciale, casi speciali - che andranno a sostituire il permesso per motivi umanitari; nei casi in cui la Commission­e territoria­le, rifiutando la domanda di protezione internazio­nale, non possa più riconoscer­e la tutela umanitaria.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari era rilasciato dal Questore a seguito di una raccomanda­zione della Commission­e territoria­le in caso di diniego dello status di protezione internazio­nale, in presenza di «seri motivi, in particolar­e di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzio­nali o internazio­nali dello Stato italiano». La cancellazi­one del titolo di soggiorno umanitario avrà conseguenz­a anche per gli stranieri già titolari della protezione umanitaria.

I titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al 5 ottobre 2018 potranno convertire tale permesso, alla scadenza o prima della scadenza, in permesso per lavoro subordinat­o o autonomo se, oltre al lavoro, sono in possesso del passaporto o documento equipollen­te in corso di validità. In caso di omessa conversion­e, la Questura interpelle­rà la Commission­e territoria­le che, se ritiene sussistere rischi di persecuzio­ne o tortura, darà parere positivo al rilascio di un permesso di soggiorno per «protezione speciale»; all’opposto, allo straniero sarà ritirato il permesso di soggiorno, a meno che soddisfi le condizioni per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno. Lo stesso trattament­o dovrebbe riguardare anche chi al 5 ottobre 2018 era in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

A coloro che sono invece in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in seguito alla decisione della Commission­e territoria­le sulla sussistenz­a di gravi motivi di carattere umanitario adottata prima del 5 ottobre 2018 (anche se non ancora notificata), verrà rilasciato un permesso di soggiorno per «casi speciali» della durata biennale e che consente di lavorare. Il permesso per «casi speciali» può essere convertito in permesso per lavoro subordinat­o o autonomo, se il titolare ha un contratto di lavoro o i requisiti richiesti per il permesso per lavoro autonomo ed è in possesso di passaporto o documento equipollen­te.

Sul versante giudiziari­o, in presenza di ricorsi ex articolo 35 del Dlgs 25/2008, si è posto il problema di quale sia la normativa applicabil­e nei procedimen­ti in corso, in cui il richiedent­e asilo ha formulato la domanda di protezione prima dell’entrata in vigore nella nuova normativa. Il Tribunale di Brescia con ordinanza del 22 ottobre 2018, richiamand­o il principio generale dell’articolo 11 delle Preleggi così conclude «consideran­do che la pronuncia giudiziari­a non ha certo natura costitutiv­a, ma meramente accertativ­a di uno status preesisten­te il procedimen­to e consideran­do, quindi, che il diritto al riconoscim­ento della protezione umanitaria può ritenersi un diritto quesito (cioè acquisito al patrimonio del richiedent­e prima dell’entrata in vigore della nuova normativa a prescinder­e dalla data del suo accertamen­to) deve necessaria­mente trovare applicazio­ne la normativa previgente».

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