Il lavoro salva dallo stop ai permessi umanitari
Le conseguenze anche per chi ha il titolo in corso di validità
Il decreto Sicurezza (Dl 113/2018 ora all’esame della Camera) disciplina le nuove tipologie di permesso di soggiorno - protezione speciale, casi speciali - che andranno a sostituire il permesso per motivi umanitari; nei casi in cui la Commissione territoriale, rifiutando la domanda di protezione internazionale, non possa più riconoscere la tutela umanitaria.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari era rilasciato dal Questore a seguito di una raccomandazione della Commissione territoriale in caso di diniego dello status di protezione internazionale, in presenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». La cancellazione del titolo di soggiorno umanitario avrà conseguenza anche per gli stranieri già titolari della protezione umanitaria.
I titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al 5 ottobre 2018 potranno convertire tale permesso, alla scadenza o prima della scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo se, oltre al lavoro, sono in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità. In caso di omessa conversione, la Questura interpellerà la Commissione territoriale che, se ritiene sussistere rischi di persecuzione o tortura, darà parere positivo al rilascio di un permesso di soggiorno per «protezione speciale»; all’opposto, allo straniero sarà ritirato il permesso di soggiorno, a meno che soddisfi le condizioni per il rilascio di un’altra tipologia di permesso di soggiorno. Lo stesso trattamento dovrebbe riguardare anche chi al 5 ottobre 2018 era in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
A coloro che sono invece in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in seguito alla decisione della Commissione territoriale sulla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario adottata prima del 5 ottobre 2018 (anche se non ancora notificata), verrà rilasciato un permesso di soggiorno per «casi speciali» della durata biennale e che consente di lavorare. Il permesso per «casi speciali» può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo, se il titolare ha un contratto di lavoro o i requisiti richiesti per il permesso per lavoro autonomo ed è in possesso di passaporto o documento equipollente.
Sul versante giudiziario, in presenza di ricorsi ex articolo 35 del Dlgs 25/2008, si è posto il problema di quale sia la normativa applicabile nei procedimenti in corso, in cui il richiedente asilo ha formulato la domanda di protezione prima dell’entrata in vigore nella nuova normativa. Il Tribunale di Brescia con ordinanza del 22 ottobre 2018, richiamando il principio generale dell’articolo 11 delle Preleggi così conclude «considerando che la pronuncia giudiziaria non ha certo natura costitutiva, ma meramente accertativa di uno status preesistente il procedimento e considerando, quindi, che il diritto al riconoscimento della protezione umanitaria può ritenersi un diritto quesito (cioè acquisito al patrimonio del richiedente prima dell’entrata in vigore della nuova normativa a prescindere dalla data del suo accertamento) deve necessariamente trovare applicazione la normativa previgente».