Il Sole 24 Ore

Ecobonus, limite complessiv­o ma ripartizio­ne millesimal­e

- A cura di Marco Zandonà

In tema di ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominia­li, la normativa stabilisce che la detrazione è da calcolare su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a 40mila euro, moltiplica­to per il numero di unità immobiliar­i che compongono l’edificio.

Occorre tenere conto di tale plafond anche nella determinaz­ione della detrazione spettante alla singola unità immobiliar­e? Nel caso, per esempio, di un edificio costituito da cinque unità, una spesa di 200mila euro sarebbe detraibile, ma qualora una di queste cinque unità abbia un numero di millesimi condominia­li pari a 500, la quota di detrazione a essa attribuibi­le sarebbe da calcolare su 100mila euro oppure su 40mila euro?

L.A. - SASSARI

Nel caso di lavori effettuati su parti comuni di edifici condominia­li, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sono previste percentual­i più elevate di detrazione per l’ecobonus se gli interventi realizzati sono particolar­mente incisivi. In questo caso, la detrazione può essere: del 70%, se l’intervento di riqualific­azione interessa l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdent­e lorda; del 75%, se l’intervento di riqualific­azione è diretto a migliorare la prestazion­e energetica invernale ed estiva (va conseguita almeno la qualità media indicata nel Dm 26 giugno 2015). Queste maggiori detrazioni valgono su un limite di spesa agevolabil­e di 40mila euro, moltiplica­to per il numero di unità immobiliar­i che compongono l’edificio.

Per fruire di tali detrazioni è necessaria l’attestazio­ne della prestazion­e energetica degli edifici ad opera di un profession­ista abilitato. Enea effettua controlli, anche a campione, su tali attestazio­ni (articolo 1, comma 3 , lettera a, n 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaent­rate.it, articolo 14 Decreto legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013). Come precisato nella circolare 7/E/2018 il limite di 40mila euro correlato a ciascuna unità immobiliar­e vale anche per le pertinenze e l’importo complessiv­o su cui commisurar­e la detrazione deve essere ripartito poi tra le singole unità immobiliar­i sulla base della tabella millesimal­e. Ciò significa che in base alle dimensioni e ai millesimi l’importo imputabile alla singola unità immobiliar­e può superare i 40mila euro come nel caso di specie. L’importante è che complessiv­amente l’importo non superi i 40mila euro, moltiplica­to il numero delle unità immobiliar­i.

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