Il Sole 24 Ore

Somministr­azione prorogata: niente causale sotto i 12 mesi

- Alberto Bosco e Josef Tschöll A.T. - ANCARANO

Nel caso di un contratto di somministr­azione iniziato il 7 gennaio 2018 e attivo al 14 luglio 2018, conclusosi il 10 agosto 2018, e di un nuovo contratto dal 3 settembre al 30 ottobre che il 27 ottobre è stato prorogato fino al 30 novembre 2018, sempre senza causale, perché venga prorogato ulteriorme­nte dal 1° dicembre al 10 dicembre occorre la causale?

Grazie

L’articolo 34 del Dlgs 81/2015 dispone che il termine inizialmen­te posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministr­atore. L’articolo 47 di tale Ccnl dispone che la materia delle proroghe è di esclusiva competenza dello stesso contratto collettivo e che il periodo di assegnazio­ne iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensiv­o del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione. Inoltre, il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore e, ai soli fini probatori, deve essere formalizza­to con atto scritto. Le proroghe sono da intendersi continuati­ve, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, dato che il rapporto non dura, includendo la prossima proroga, più di 12 mesi, l’indicazion­e della causale non è necessaria.

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