Somministrazione prorogata: niente causale sotto i 12 mesi
Nel caso di un contratto di somministrazione iniziato il 7 gennaio 2018 e attivo al 14 luglio 2018, conclusosi il 10 agosto 2018, e di un nuovo contratto dal 3 settembre al 30 ottobre che il 27 ottobre è stato prorogato fino al 30 novembre 2018, sempre senza causale, perché venga prorogato ulteriormente dal 1° dicembre al 10 dicembre occorre la causale?
Grazie
L’articolo 34 del Dlgs 81/2015 dispone che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. L’articolo 47 di tale Ccnl dispone che la materia delle proroghe è di esclusiva competenza dello stesso contratto collettivo e che il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione. Inoltre, il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore e, ai soli fini probatori, deve essere formalizzato con atto scritto. Le proroghe sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dato che il rapporto non dura, includendo la prossima proroga, più di 12 mesi, l’indicazione della causale non è necessaria.