Il Sole 24 Ore

Puntuali requisiti normativi per l’indennità di trasfertis­ta

- A cura di Pietro Gremigni

Siamo un’azienda metalmecca­nica artigiana. I nostri lavoratori si recano ogni giorno in una località diversa (anche fuori dal Comune in cui abbiamo la sede), per effettuare manutenzio­ne a impianti di riscaldame­nto. Sui contratti di lavoro redatti ormai molti anni fa, come sede di lavoro è indicata la sede dell’azienda. Ai lavoratori va corrispost­a un’indennità di trasfertis­ta? Se così fosse, a quanto dovrebbe ammontare tale indennità, visto che non c’è alcuna indicazion­e nel Ccnl di riferiment­o?

S.S. - PESCARA

Per essere trasferist­i devono sussistere contestual­mente le seguenti condizioni (ex legge 193/2016 e articolo 51, comma 6, del Tuir, Dpr 917/86): – la mancata indicazion­e, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

– lo svolgiment­o di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

– la correspons­ione al dipendente, in relazione allo svolgiment­o dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazi­one di retribuzio­ne in misura fissa, attribuite senza distinguer­e se il dipendente si è effettivam­ente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

L’indennità ai trasferist­i, se non prevista dal Ccnl di riferiment­o, è concordata col lavoratore e il 50% della stessa sarà soggetta a imposte e contributi.

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