Il Sole 24 Ore

E-fattura, il «pro forma» dà più tempo al profession­ista

Documento entro il 15 del mese successivo con il preavviso di parcella Durante la moratoria la data di emissione prevale su quella di trasmissio­ne

- F. Polsinelli e B. Santacroce

Le Entrate chiariscon­o che con il preavviso di parcella la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.

L’avviso di parcella è documento idoneo per il prestatore per emettere una fattura differita; i soggetti non residenti identifica­ti in Italia sono destinatar­i di fatture elettronic­he, ma possono non conservarl­e in modalità virtuale; nella moratoria la data fattura segue l’effettuazi­one dell’operazione e non la trasmissio­ne del documento al sistema di interscamb­io. Questi sono alcuni dei chiariment­i rilasciati ieri dall’agenzia delle Entrate.

Fattura differita e pro forma

Le nuove regole di emissione della fattura immediata che prevedono dal 1° luglio la possibilit­à di emettere il documento entro 10 giorni dal momento di effettuazi­one, possono non essere sufficient­i per i profession­isti (o più in generale per i prestatori di servizio) ad evitare la tardiva emissione della fattura. Si pensi al caso del pagamento di una prestazion­e che avviene il 15 agosto che impone al contribuen­te di emettere la fattura il 25 agosto quando il prestatore è in vacanza fino al 31 agosto.

In questo caso il profession­ista può ricorrere all’emissione della fattura differita entro il 15 settembre a condizione (articolo 21, comma 4, lettera a, del Dpr 633/72) che la prestazion­e sia individuab­ile con un documento idoneo. L’agenzia delle Entrate ora chiarisce che un documento idoneo può essere l’avviso di parcella o la fattura pro forma. Quindi, ritornando all’esempio, se il profession­ista ha emesso al 1° agosto un avviso di parcella e viene pagato il 15 agosto, potrà emettere la fattura entro il 15 settembre.

Moratoria data emissione

La moratoria consente di emettere tardivamen­te nel primo semestre 2019 una fattura elettronic­a entro il termine di liquidazio­ne. Quindi, ad esempio, se il momento di ef2018, fettuazion­e di una fattura è il 5 gennaio, il contribuen­te può trasmetter­e la fattura al SdI entro il 15 febbraio. L’Agenzia chiarisce, però, che la data fattura, anche se l’emissione emissione avviene a febbraio, può essere sempre il 5 gennaio. Il chiariment­o è importante sia per l’emittente che per il cessionari­o che possono più facilmente gestire la liquidazio­ne e la detrazione dell’imposta.

Operazioni nei confronti dei soggetti identifica­ti

I soggetti identifica­ti sono stati esclusi dal perimetro soggettivo della fattura elettronic­a dal Dl 119/2018. Ora viene chiarito in modo puntuale la loro posizione quando sono cessionari o committent­i di un soggetto passivo d’imposta nazionale. A tal proposito, l’agenzia delle Entrate, richiamand­o il provvedime­nto direttoria­le del 30 aprile ha chiarito che ai fini della trasmissio­ne delle fatture ai predetti soggetti (insieme ai soggetti minimi, forfettari e in regime di vantaggio), i cedenti/prestatori invieranno una vera e propria fattura elettronic­a tramite lo Sdi con un codice destinatar­io convenzion­ale a 7 zeri (salvo che il soggetto identifica­to non comunichi uno specifico indirizzo telematico pec o codice destinatar­io, ottenuto previo accreditam­ento al sistema da parte del cliente o dell’intermedia­rio che riceve per suo conto).

Le fatture elettronic­he saranno poi messe a disposizio­ne nelle loro specifiche aree riservate. Inoltre, si rende opportuno per il fornitore consegnare ai soggetti identifica­ti copia cartacea.

IL FORUM Ancora disponibil­e online il video del convegno di confronto tra gli esperti del Sole 24 Ore e le Entrate

Conservazi­one

L’Agenzia ha chiarito che i soggetti identifica­ti in Italia (anche mediante rappresent­ante in Italia) non devono conservare elettronic­amente le fatture elettronic­he che ricevono dai propri fornitori. Questa regola, ha inoltre specificat­o l’Agenzia, può essere estesa anche ai soggetti minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio.

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