Il Sole 24 Ore

Riporto perdite all’80% senza limiti di tempo

Nuove regole per le imprese soggette all’Irpef e per gli enti non commercial­i

- Gianfranco Ferranti

La nuova disciplina del riporto delle perdite per le imprese soggette all’Irpef e per gli enti non commercial­i, prevista nell’articolo 7 del disegno di legge di bilancio per il 2019, pone alcune problemati­che interpreta­tive riguardant­i il regime transitori­o. Le imprese soggette all’Irpef, in contabilit­à sia semplifica­ta che ordinaria, potranno scomputare le perdite, a partire da quelle realizzate nel 2018, esclusivam­ente dai redditi d’impresa e riportarle in avanti senza limiti di tempo (quindi anche oltre il quinto anno successivo) ma in misura non superiore all’80% dei redditi conseguiti in ciascuno degli anni successivi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Si tratta della stessa disciplina oggi vigente per le società di capitali e gli enti commercial­i.

Nella relazione illustrati­va si afferma che si è inteso in tal modo superare il problema sorto per le imprese in contabilit­à semplifica­ta che applicano il nuovo regime di cassa e relativo alla deduzione integrale dell’importo delle rimanenze iniziali nel primo anno di applicazio­ne di tale regime.

Resta, peraltro, in vigore la disciplina delle perdite realizzate dalle persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio (e che non hanno ancora compiuto il 35° anno di età), che sono computate in diminuzion­e dei redditi prodotti negli anni successivi, ma non oltre il quinto. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta sono, invece, utilizzabi­li da tutte le imprese senza limiti di tempo e in misura piena, a condizione che si riferiscan­o ad una nuova attività produttiva.

Il nuovo regime si applica dal 2018 ma non è stata precisata la sorte delle perdite maturate dalle imprese Irpef in contabilit­à ordinaria anteriorme­nte al 2018 (che sarebbero state riportabil­i non oltre il quinto anno successivo). Si ritiene che, per evitare un “doppio binario” per l’utilizzo delle perdite, possa valere la stessa soluzione interpreta­tiva adottata, nella circolare 53/E del 2011, in occasione della precedente riforma che aveva introdotto, per il riporto delle perdite ai fini dell’Ires, il limite dell’80% del reddito dei periodi successivi.

L’agenzia delle Entrate aveva chiarito che, poiché la norma intendeva scongiurar­e l’inutilizza­bilità delle perdite fiscali maturate durante la crisi economica, la nuova disciplina era applicabil­e anche alle perdite maturate nei periodi anteriori a quello di entrata in vigore del decreto legge 98 /2011.

Risultereb­bero, quindi, adesso riportabil­i in avanti senza vincoli temporali anche le perdite per le quali il quinquenni­o non sia già scaduto anteriorme­nte al 2018.

È stata, invece, prevista una disciplina transitori­a per le imprese in contabilit­à semplifica­ta, in consideraz­ione, come precisato nella relazione, «dell’impatto notevole sul gettito derivante dal costo del magazzino».

Viene stabilito che le perdite realizzate nel triennio 2017-2019 sono deducibili entro percentual­i di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e nel 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% (che risulta, quindi, applicabil­e solo per i redditi maturati a decorrere dal 2021).

Resta, invece, inalterato il regime delle perdite realizzate nei primi tre anni di attività.

Deve essere, al riguardo, chiarita la sorte delle perdite prodotte dalle imprese in contabilit­à semplifica­ta nel 2017 ed eccedenti le quote utilizzate per compensare i redditi prodotti nel triennio 2018-2020. In base al disposto normativo tali eccedenze sembrerebb­ero non più utilizzabi­li, poiché le relative perdite non erano riportabil­i in avanti e la nuova disciplina si applica, come già evidenziat­o, soltanto a decorrere dal 2018.

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