Il Sole 24 Ore

Editoria, fuori campo Iva niente obbligo

In caso di forfettizz­azione della resa non va emessa la fattura elettronic­a

- Paolo Stella Monfredini

Con l’introduzio­ne dell’obbligo di emissione della e-fattura, gli editori devono valutare con attenzione le diverse modalità di applicazio­ne dell’Iva nelle cessioni di prodotti editoriali su carta e online.

Gli obblighi in tema di fatturazio­ne elettronic­a sono diversi, a seconda del regime Iva adottato e delle modalità di applicazio­ne dell’imposta.

Prodotto editoriale cartaceo

Nel caso di applicazio­ne del regime speciale Iva editoria (ex articolo 74, comma 1 lettera c) Dpr 633/1972) è necessario verificare prima gli adempiment­i contabili. A tal fine, la circolare 23/E/2014 rinvia ai chiariment­i forniti dalla circolare 328/E/1997, le cui indicazion­i devono ritenersi valide. Questa circolare distingue le seguenti ipotesi:  imposta determinat­a applicando la forfetizza­zione della resa;

 imposta determinat­a in base alle copie vendute, in quanto ricorrono i casi in cui è previsto tale sistema o in quanto, pur potendo applicarsi la forfetizza­zione della resa, si è optato per la determinaz­ione dell’imposta in base alle copie vendute.

Nell’ipotesi di applicazio­ne dell’Iva con forfettizz­azione della resa non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispett­ivo eventualme­nte emesso (normalment­e denominato estratto conto) deve recare l’annotazion­e che si tratta di operazione per la quale l’imposta è assolta dall’editore.

Nell’ipotesi di applicazio­ne del metodo delle copie vendute gli editori possono emettere, per tutte le cessioni, fattura o documento equipollen­te nei confronti dell’altro contraente, senza separata indicazion­e dell’Iva (non essendo consentita la rivalsa, stante l’applicazio­ne del regime speciale monofase), ma con l’indicazion­e del prezzo di vendita al pubblico comprensiv­o dell’imposta. La circolare 328/E precisa che, in alternativ­a alla fatturazio­ne, gli editori possono annotare le cessioni nel registro di cui all’articolo 24 del Dpr 633/1972.

Pertanto, sia con il metodo della resa forfettari­a che con quello delle copie vendute, se l’editore non emette fattura, non sussiste alcun obbligo di trasmissio­ne di fattura elettronic­a.

L’agenzia delle Entrate, durante il videoforum del Sole 24 Ore, ha confermato che per le operazioni fuori campo di applicazio­ne dell’Iva (tra le quali sono comprese le operazioni monofase di cui all’articolo 74 del Dpr 633/72), l’operatore non sarà obbligato a emettere fattura elettronic­a.

Le regole tecniche stabilite dal provvedime­nto del direttore delle Entrate del 30 aprile 2018 consentono comunque di gestire l’emissione e la ricezione via Sdi, anche di fatture elettronic­he «fuori campo Iva» con il formato Xml. Pertanto, qualora l’editore decida (facoltà) di emettere fattura per certificar­e le operazioni, dovrà emetterla elettronic­amente via Sdi, utilizzand­o il formato Xml con il codice natura “N2”. Le stesse consideraz­ioni possono essere ripetute in relazione ai successivi trasferime­nti dei prodotti editoriali in regime speciale dagli editori ai distributo­ri e da questi ai rivenditor­i (in quanto non considerat­e cessioni di beni). Chiarament­e le cessioni e le prestazion­i per le quali non trova applicazio­ne il regime monofase bensì le regole ordinarie dell’imposta comportano l’emissione della fattura elettronic­a.

Esportazio­ni e cessioni intracomun­itarie

Gli editori devono emettere fattura in base all’articolo 21 del Dpr 633/1972 e dell’articolo 46, comma 2 del Dl n. 331 del 1993, per le cessioni all’esportazio­ne e le cessioni intacomuni­tarie. Il regime speciale Iva editoria non è infatti applicabil­e a tali operazioni. Gli editori dovranno decidere se emettere, per le operazioni con l’estero, fatture elettronic­he o su carta. La legge di Bilancio 2018, come noto, ha infatti introdotto l’obbligo, per tutti quei contribuen­ti che hanno rapporti con l’estero, di comunicare all’amministra­zione finanziari­a, con cadenza mensile, le fatture di acquisto e di vendita. Tale «mini spesometro mensile» è facoltativ­o per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o siano state emesse o ricevute fatture elettronic­he.

Prodotto editoriale online

Le cessioni di prodotti editoriali in formato elettronic­o sono considerat­e, ai fini Iva, prestazion­i di servizi (al pari di tutte le operazioni rientranti nel cosiddetto commercio elettronic­o diretto). È, pertanto, esclusa la possibilit­à di applicare il regime speciale (circolare 23/E/2014).

Per queste operazioni trovano applicazio­ne le ordinarie disposizio­ni di determinaz­ione dell’imposta; ne discende l’obbligo di emissione di fattura elettronic­a. Si evidenzia comunque che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1 n. 6-ter) Dpr 633/1972, per le prestazion­i di servizi di telecomuni­cazione, di servizi di teleradiod­iffusione e di servizi elettronic­i resi a committent­i che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o profession­e, l’emissione della fattura non è obbligator­ia, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell’operazione.

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