Il Sole 24 Ore

Solo l’adesione al Pvc della società si estende ai soci «trasparent­i»

Regolarizz­azione possibile versando solo le imposte, senza interessi e sanzioni

- a cura di Laura Ambrosi Antonio Iorio

La pace fiscale della società non estende in via automatica i benefici ai soci. La norma, infatti, fatta eccezione per la definizion­e dei Pvc (processo verbale di constatazi­one), non disciplina il rapporto tra enti e partecipan­ti e pertanto occorrerà valutare le possibili conseguenz­e e opportunit­à per questi ultimi. Il decreto fiscale prevede, solo per l’adesione al contenuto dei Pvc, che nel caso in cui il verbale sia consegnato ai soggetti in regime di trasparenz­a, la dichiarazi­one per la pace fiscale possa essere presentata anche dai partecipan­ti relativame­nte ai maggiori imponibili. Questi potranno regolarizz­are la propria posizione versando solo le imposte, senza interessi e sanzioni. Dal tenore della norma, risultano disciplina­te, quindi, solo le ipotesi in cui dal Pvc conseguano rettifiche in capo ai soci derivanti dall’automatica attribuzio­ne per trasparenz­a dei maggiori imponibili accertati. Tuttavia, in concreto i casi che si possono verificare sono più numerosi.

Il Pvc della società a ristretta base

È prassi degli uffici dinanzi a contestazi­oni a Srl o Spa a ristretta base azionaria, rettificar­e in capo ai soci i redditi di capitale nel presuppost­o che le somme accertate all’ente siano state già incassate come dividendi. Tale ipotesi, non costituisc­e però un’ordinaria imputazion­e per trasparenz­a del maggior reddito, poiché frutto della presunzion­e dell’Ufficio. Il socio, stando alla norma che subordina l’adesione al Pvc al regime di trasparenz­a, non potrebbe usufruire di questa sanatoria. Peraltro, in questo caso non è chiaro se il socio possa presentare l’integrativ­a speciale disciplina­ta dall’articolo 9: il comma 7, infatti, esclude l’adesione all’istituto se la richiesta sia presentata dopo che il contribuen­te abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionar­i o dell’inizio di qualunque attività di accertamen­to amministra­tivo o penale.

Il Pvc, salvo non contenga già la contestazi­one del presunto incasso di dividendi è riferito alla società con la conseguenz­a che verosimilm­ente il socio, non avendo formale conoscenza di accertamen­ti a proprio carico, potrebbe regolarizz­are la posizione tramite integrativ­a speciale.

L’accertamen­to alla società conseguent­e al Pvc

Solo la definizion­e dei Pvc disciplina la possibilit­à per i soci di regolarizz­are pagando le imposte, senza interessi e sanzioni, in riferiment­o al verbale della società. Tuttavia, l’articolo 1 individua come definibili solo i Pvc per i quali alla data del 24 ottobre non è seguita la notifica dell’accertamen­to o dell’invito al contraddit­torio. Si pensi, quindi, all’ipotesi in cui il maggior reddito attribuibi­le per trasparenz­a ai soci e contenuto in un Pvc, sia già stato accertato alla società con un avviso notificato prima del 24 ottobre 2018, ma che per i soci nessun provvedime­nto sia stato notificato. La società può definire la pretesa aderendo all’istituto dell’articolo 2 (definizion­e degli atti impositivi) avendo ricevuto il provvedime­nto prima del 24 ottobre, non è chiaro però se i soci possano aderire a qualche sanatoria. Sicurament­e sono esclusi dalla definizion­e degli atti impositivi, non avendo ricevuto notifiche entro la data di entrata in vigore del decreto; parimenti escluso dovrebbe essere la definizion­e del Pvc, essendo stato notificato un avviso di accertamen­to alla società, non vi è più un verbale “definibile”. Resta il dubbio della possibilit­à di avvalersi dell’integrativ­a speciale, in quanto pur trattandos­i di redditi imputabili per trasparenz­a, non è scontato che il socio possa ritenersi formalment­e a conoscenza di accertamen­ti a proprio carico.

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