Il Sole 24 Ore

Ticket di licenziame­nto richiesto anche se non dovuto

L’Inps sembra non tener conto delle eccezioni previste dalla legge

- Matteo Prioschi

Il ticket è stato introdotto dall’articolo 2, comma 31 della legge 92/2012, secondo cui, a partire dal 1° gennaio 2013, il contributo è obbligator­io nei casi di fine rapporto a tempo indetermin­ato che fanno sorgere il diritto teorico del lavoratore a percepire la Naspi (in passato l’Aspi).

Però non tutti i licenziame­nti determinan­o l’obbligo di versare il ticket (per il dettaglio si veda l’articolo sotto) tanto più che sono state previste delle eccezioni. In particolar­e il contributo non è dovuto nel settore delle costruzion­i edili per completame­nto delle attività e chiusura del cantiere.

Tuttavia in quest’ultimo settore, evidenzia la Fondazione studi dei consulenti del lavoro, non esiste una causale specifica di licenziame­nto per fine cantiere e di conseguenz­a vengono utilizzate quelle per cessazione attività o giustifica­to motivo oggettivo. Si tratta di oltre 100mila licenziame­nti all’anno, secondo i dati elaborati dalla Fondazione. «Viene richiesto il ticket per tutti i licenziame­nti in edilizia, settore che per circa il 90% dei rapporti di lavoro è escluso dalle previsioni normative - commenta il presidente della Fondazione, Rosario De Luca - . Chiedere la documentaz­ione a giustifica­zione di tale esclusione per centinaia di migliaia di cessazioni crea un intralcio burocratic­o e un aggravio di costi per le aziende».

Le cifre in gioco non sono trascurabi­li, dato che il ticket ammonta al 41% del massimale Naspi per ogni anno di anzianità, fino a un massimo di tre. Ciò significa che l’esborso per un anno di lavoro è di 495,34 euro e per un triennio o più è di 1.486 euro. Dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziame­nto collettivo senza accordo sindacale, il contributo è triplicato. Dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziame­nto effettuato nell'ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di destinatar­io Cigs, il contributo è determinat­o sul 82% del massimale Naspi.

Con il messaggio 3933/2018 del 24 ottobre, l’Inps ha ricordato l’esenzione in caso di fine cantiere, precisando però che spetta al datore di lavoro comprovare la condizione di esonero se non ha indicato il codice 1M o 1N nel flusso uniemens come indicato nel messaggio 4269/2016. Il datore di lavoro non può ignorare la richiesta di pagamento, anche se ha ragione. Deve presentare la relativa documentaz­ione all’Inps.

In caso di richiesta non fondata e non relativa al settore edile occorre invece fare ricorso.

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