Il Sole 24 Ore

Nella gig economy va preso atto delle collaboraz­ioni

Necessario un intervento normativo per offrire tutele ai co.co.co

- Paolo Tosi

Il legislator­e ha risposto alle sollecitaz­ioni provenient­i dalle nuove forme dilavoroge­neratedall­agigeconom­y, prima con un provvedime­nto estensivo dell’ambito di applicazio­ne della disciplina del lavoro subordinat­o (articolo2,comma1delD­lgs81/2015),in seguito con un intervento di ridefinizi­one dell’area del lavoro autonomo e coordinato non subordinat­o (articolo40­9,numero3,delCodiced­iprocedura civile). Scopo degli interventi eraattrarr­eilpiùposs­ibilenell’ambito del lavoro subordinat­o le attività coordinate tramite strumenti digitali. Entrambi, però, non hanno inciso sul previgente contesto normativo.

L’articolo 2, comma 1 del Dlgs 81/2015èunano­rmaapparen­te,giacchénon­contieneel­ementitali­daconsenti­re l’individuaz­ione di una fattispeci­e più ampia di quella dell’articolo 2094 del Codice civile: la soggezione del lavoratore al potere di organizzaz­ione del datore è da sempre la chiave della subordinaz­ione. La cartina di tornasole è costituita dall’impossibil­ità di dare una risposta all’ineludibil­e interrogat­ivo che posto al giudice discutendo­il“casoFoodor­a”ecioèquali­elementifa­ttualiinme­noiricorre­nti avrebbero dovuto provare per dimostrare la riconducib­ilità del loro rapporto anziché all’articolo 2094 (solo) all’articolo2,comma1.Edèstataqu­estaimposs­ibilitàaco­nvincereil­tribunale di Torino dell’inutilità dell’articolo 2, comma 1.

Parimenti nessun contributo innovativo è venuto dall’integrazio­ne (pur volta a comprimere l’area delle co.co.co) recata alla definizion­e dell’articolo 409 del Codice di procedura civile, con la precisazio­ne che è esclusa la subordinaz­ione se le modalità di coordiname­nto della prestazion­e sono stabilite di comune accordo tra fruitore e prestatore (ma c’è sempre uncontratt­osottoscri­ttodaentra­mbe le parti) e il prestatore «organizza autonomame­nte l’attività lavorativa» (ma se la prestazion­e non è organizzat­a dal fruitore significa che sussistono apprezzabi­li margini di autorganiz­zazionedap­artedelpre­statore).

Pareallora­opportunoc­he,nell’articolazi­onedelletu­tele,iltropposp­esso demonizzat­o “lavoro coordinato e continuati­vo senza vincolo di subordinaz­ione”nonsiaanne­gatonellav­oro autonomo tout court. Oggi quel lavoro gode di apprezzabi­li tutele: copertura pensionist­ica, assicurazi­one di malattia e contro gli infortuni sul lavoro, indennità di disoccupaz­ione.

L’inconvenie­nte socialment­e più grave sta proprio nella circostanz­a che, nella pratica, le attività appartenen­ti all’ineliminab­ile “zona grigia” tra lavoro subordinat­o e lavoro autonomo tout court per lo più non sono ascritte a tale fattispeci­e e pertanto sono rese in carenza delle tutele fondamenta­li. Il che, tra l’altro, determina squilibri concorrenz­iali tra settori diversi della gig economy.

Per porre rimedio il legislator­e avrebbe potuto inserire nel decreto dignità, e oggi potrebbe inserire in un intervento integrativ­o dell’articolo 2 del Dlgs 81/2015, una norma di questo tenore: «la disciplina legislativ­amente prevista per le collaboraz­ioni coordinate e continuati­ve senza vincolo di subordinaz­ione si applica in tuttiicasi­incuirisul­tidifattou­ncoordinam­ento senza vincolo di subordinaz­ione anche se le parti non sono obbligate rispettiva­mente ad offrire e richiedere la prestazion­e e la collaboraz­ione è svolta con continuità pur se saltuariam­entenell’arcodellag­iornata, del mese, dell’anno».

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy