Il Sole 24 Ore

L’Inps chiede il «ticket» anche quando non è dovuto

Niente contributo per cambi appalto e chiusure di cantiere

- —Matteo Priosch—i

Richiesta di pagare il ticket licenziame­nto, previsto dal 2013 per la conclusion­e dei contratti a tempo indetermin­ato, anche quando non è dovuto. È quello che sta succedendo nelle ultime settimane a molti datori di lavoro che ricevono una lettera dell’Inps in cui si sollecita il pagamento del contributo, oltre alla sanzione, entro 30 giorni.

Il ticket sui licenziame­nti è dovuto ogni qual volta l’interruzio­ne del rapporto genera, in capo al lavoratore, il diritto teorico alla Naspi, a prescinder­e dall’effettiva fruizione della stessa. Il contributo è dovuto anche per le interruzio­ni dei rapporti di apprendist­ato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. È dovuto per il recesso operato dal datore al termine del periodo di formazione, e nei casi di dimissioni dell’apprendist­a per giusta causa o intervenut­e durante il periodo tutelato di maternità.

Il ticket non è, invece, dovuto per le dimissioni (tranne giusta causa o durante la maternità); le risoluzion­i consensual­i (escluse le conciliazi­oni presso la Dtl e in alcuni casi di trasferime­nto dei dipendenti); il decesso del lavoratore. Il ministero (interpello 12/2015) ha specificat­o che non si paga per le cessazioni del personale delle aziende di distribuzi­one del gas naturale, nei casi di sostituzio­ne del soggetto gestore del servizio di distribuzi­one. Si ritiene, altresì, che il ticket non sia dovuto quando il lavoratore va in pensione. Inoltre, il contributo non si paga per le cessazioni di lavoratori che percepisco­no una indennità di disoccupaz­ione diversa dalla Naspi (per esempio personale iscritto Inpgi).

Per il periodo 2013-2016 l’esclusione ha operato anche per le cessazioni a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure di mobilità. L’esenzione è, invece, struttural­e per:

 i licenziame­nti effettuati in conseguenz­a di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazio­ne di clausole sociali che garantisca­no la continuità occupazion­ale prevista dai contratti;

 le interruzio­ni di rapporti a tempo indetermin­ato, nel settore delle costruzion­i edili, per completame­nto delle attività e chiusura del cantiere.

Niente ticket nei casi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazio­ne sindacale stipulante il contratto collettivo della categoria, nell’ambito delle situazioni che rientrano nel quadro dei provvedime­nti di “tutela dei lavoratori anziani” (articolo 4 della legge 92/2012).

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