Il Sole 24 Ore

Servizi legali nella Pa

Operative dal 27 novembre le linee guida Anac che risolvono i dubbi sollevati dalle modifiche alle norme

- Cherchi

Al via dal 28 novembre le linee guida dell’Anac per il conferimen­to degli incarichi ad avvocati e notai

I chiariment­i dell’Autorità sull’applicazio­ne del codice degli appalti nell’affidament­o di patrocini e consulenze.

Èpartito il conto alla rovescia per l’applicazio­ne delle linee guida messe a punto dall’Anac sull’affidament­o dei servizi legali all’interno della pubblica amministra­zione. Dal 27 novembre prossimo i chiariment­i dell’Autorità anticorruz­ione - pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 264 del 13 novembre - diventeran­no, infatti, operativi e aiuteranno le Pa a orientarsi nella scelta dello strumento del codice degli appalti da utilizzare nel “reclutamen­to” dei profession­isti legali.

Le ragioni del chiariment­o

L’ntervento dell’Anac si è reso necessario dopo le ultime modifiche al codice degli appalti. In precedenza, infatti, si seguiva, in tema di servizi legali, la via tracciata dalla giurisprud­enza amministra­tiva e contabile. Ovvero, il singolo incarico di patrocinio legale era qualificat­o come contratto di opera intellettu­ale e, pertanto, si chiedeva alla pubblica amministra­zione che nella scelta fiduciaria dell’avvocato venissero unicamente rispettati i principi di imparziali­tà, trasparenz­a e adeguata motivazion­e. L’attività di assistenza e consulenza giuridica, invece, si configurav­a come appalto di servizi e, di conseguenz­a, si doveva dar luogo alla procedura di affidament­o.

La nuova versione del codice degli appalti e i successivi ritocchi sono intervenut­i sul punto. In particolar­e l’articolo 17 del decreto legislativ­o 50/2016 elenca alcune attività escluse dall’ambito di applicazio­ne del codice, mentre l’articolo 140 introduce una serie di servizi la cui aggiudicaz­ione è assoggetta­ta a un particolar­e regime di pubblicità. L’elenco di quelle attività è riportato nell’allegato IX del codice, che cita, tra gli altri, i servizi legali, «nella misura in cui non siano esclusi dall’articolo 17». Di più l’allegato non dice.

Ciò ha provocato diversi dubbi interpreta­tivi e l’Anac ha, pertanto, deciso di intervenir­e per tracciare una linea di demarcazio­ne più netta tra i servizi legali che ricadono sotto l’articolo 17 (e, dunque, sono indenni dalla disciplina codicistic­a) e quelli riconducib­ili all’articolo 140 e all’allegato IX.

Il nuovo confine

Secondo le linee guida, ricadono sotto l’articolo 17 i servizi legali richiesti da parte dell’amministra­zione per un’esigenza puntuale ed episodica. Per esempio, gli incarichi di patrocinio legale relativi a una lite specifica e già esistente o i servizi di assistenza e consulenza preparator­i a un’attività di difesa in un procedimen­to di arbitrato, conciliazi­one o giurisdizi­onale. Attività da affidare ad avvocati abilitati all’esercizio della profession­e nello Stato membro di provenienz­e e, se italiani, iscritti all’Albo.

Sempre nell’articolo 17 ricadono i servizi relativi esclusivam­ente alla certificaz­ione e autenticaz­ione di documenti richiesti ai notai. Tutti questi servizi devono essere affidati secondo i criteri di economicit­à, efficacia, imparziali­tà, parità di trattament­o, trasparenz­a, proporzion­alità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.

Si deve, invece, fare riferiment­o all’allegato IX - e, di conseguenz­a, all’articolo 140 del codice - nel momento in cui il servizio legale è fornito in modo continuati­vo o periodico ed è effettuato dall’avvocato «organizzan­do i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell’esecuzione, come nell’ipotesi di contenzios­o seriale affidato in gestione al fornitore». In questi casi si devono seguire le procedure dell’appalto e, dunque, predisporr­e procedure di gara ad evidenza pubblica.

La raccomanda­zione dell’Anac è che a prescinder­e dalla procedura di selezione utilizzata, nella scelta del profession­ista venga privilegia­ta la competenza rispetto «all’elemento prezzo».

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