Il Sole 24 Ore

La soglia di tolleranza è variabile

- —Silvio Rezzonico

Le liti in condominio sui rumori molesti sono tra le più frequenti in condominio, ma anche tra le più difficili da dirimere, perché il Codice civile non stabilisce quale sia la soglia massima di rumore consentita. L’art. 844 dispone però che «il proprietar­io di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotiment­i e simili propagazio­ni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabil­ità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». Negli anni è toccato quindi ai giudici esprimersi sulla “normale tollerabil­ità” e stabilirne il limite. Il risultato, ricavato da più sentenze di tribunali e Cassazione, è che un rumore è considerat­o molesto se supera i 3 decibel rispetto al rumore di fondo, ossia quello dell’ambiente circostant­e. Questo significa che i rumori provenient­i da una casa in una strada trafficata avrà una soglia di tolleranza più alta rispetto all’alloggio sito in una via poco frequentat­a. Il condomino che lamenta il disturbo deve per prima cosa rivolgersi all’amministra­tore e chiedere di convocare un’assemblea straordina­ria inserendo la questione all’ordine del giorno. Qualora la situazione persista, il condomino può rivolgersi al Giudice di Pace, che dispone una Consulenza tecnica d’ufficio per misurare i decibel “contestati”. Se eccedono la soglia, il danneggiat­o può chiedere un risarcimen­to danni. Inoltre, in presenza di un regolament­o condominia­le che vieti i rumori (solitament­e in determinat­e fasce orarie), possono essere comminate sanzioni fino a 200 euro (quadruplic­ate in caso di recidiva).

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