Riportabili le perdite generate dal 2014
Il Ddl di Bilancio allinea le regole per i semplificati a quelle per i soggetti Ires Nel silenzio della norma dovrebbe valere l’apertura della circolare 53/E/11
Il disegno di legge di Bilancio 2019 ora all’esame del Parlamento prevede una piccola rivoluzione per la disciplina delle perdite d’impresa prodotte da soggetti Irpef, sia costituiti nella forma di impresa individuale, sia nella forma di società di persone commerciali.
Nel sistema vigente l’articolo 8 del Tuir divide innanzitutto il mondo delle imprese Irpef in due comparti:
le imprese in contabilità semplificata di cui all’articolo 66 del Tuir, che utilizzano le perdite prodotte nell’esercizio a scomputo di tutti i redditi generati nel periodo d’imposta e senza possibilità di riporto a nuovo per l’eccedenza;
le imprese in contabilità ordinaria, che utilizzano le perdite d’impresa solamente per ridurre redditi della stessa categoria (cioè d’impresa), potendo però riportare a nuovo l’eventuale eccedenza non utilizzata non oltre il quinto periodo successivo.
Con il Ddl di Bilancio viene modificato proprio l’articolo 8, in primo luogo abolendo il passaggio del comma 1 in cui si permette ai soggetti Irpef in contabilità semplificata di sommare algebricamente le perdite d’impresa a ogni reddito generato nell’esercizio, quale ad esempio un reddito da capitale che poteva essere azzerato da una perdita d’impresa. Quindi il primo effetto della novità in arrivo è che viene meno la specificità delle imprese in contabilità semplificata, che verranno trattate come le imprese Irpef in contabilità ordinaria.
La seconda modifica incide invece sul comma 3 dell’articolo 8 del Tuir ed elimina l’imputazione delle perdite al reddito d’impresa del periodo e di quelli successivi non oltre il quinto: tutte le imprese Irpef vengono trattate come quelle Ires, quindi le perdite d’impresa incidono in primis sul reddito di periodo, nel senso che producendo più redditi d’impresa si ha la compensazione tra redditi e perdite e l’eccedenza viene riportata a nuovo per impattare sui redditi successivi senza vincoli temporali, ma limitando l’abbattimento all’80% del reddito (e non al 100%).
La disciplina – come anticipato – presenta evidenti analogie con quella dei soggetti Ires. Ma occorre segnalare una prima differenza rilevante: mentre per le imprese Ires non esiste la compensazione nel periodo (poiché le società hanno un solo reddito d’impresa prodotto), per le imprese Irpef potrebbe presentarsi la situazione di contemporanea emersione di redditi e perdite d’impresa (si pensi all’ipotesi dell’imprenditore individuale che produce una perdita contemporanea alla partecipazione in una Snc che gli attribuisce un reddito).
In quest’ultimo caso, la norma dell’articolo 8, comma 3 , così come modificata dalla legge di Bilancio, permette la somma algebrica di redditi e perdite prodotte nello stesso periodo: somma che avviene assumendo il 100% del reddito prodotto e non l’80 per cento.
Viene poi richiamata, applicabile anche ai soggetti Irpef, la disciplina inserita nell’articolo 84, comma 3, del Tuir, norma che dispone l’integrale utilizzo delle perdite generate nei primi tre esercizi dalla costituzione, che compensano il reddito prodotto successivamente senza limiti di tempo e fino a capienza totale dell’imponibile generato.
Una simile modifica richiede però un riferimento chiaro circa la decorrenza. Mentre la disposizione inserita nel comma 2 dell’articolo 7 del disegno di legge di Bilancio si limita ad affermare che le nuove regole entrano in vigore a far data dal periodo d’imposta successivo rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2017: quindi, nella generalità dei casi, il periodo d’imposta 2018 sarà già interessato dalla nuova disposizione.
È evidente che ci si potrebbe trovare nella situazione di avere perdite pregresse rispetto al 2018 che avrebbero dovuto compensare al 100% il reddito d’impresa e non oltre il quinto periodo d’imposta successivo. Sul punto, tuttavia, va notato che nell’analoga situazione di qualche anno fa – cioè quando le società Ires cambiarono la disciplina delle perdite dal riporto quinquennale all’attuale scenario normativo – fu previsto dalla circolare 53/E/2011 (paragrafo 1.7) che le nuove regole fossero applicabili anche alle perdite pregresse che alla data di entrata in vigore della nuova norma fossero ancora utilizzabili.
Se questa interpretazione verrà confermata (e a oggi non vi sono motivi per pensare il contrario) si avrà che le perdite generate dal 2014 entreranno nel nuovo regime di riporto illimitato nel tempo e compensazione nel limite dell’80% del reddito prodotto successivamente.