Il Sole 24 Ore

La relazione al Ddl dà più tempo per il recupero

Va chiarito come trattare il «rosso» formato nel 2017 se i ricavi sono post 2020

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La modifica della disciplina delle perdite d’impresa per soggetti Irpef ha come evidente obiettivo fornire un rimedio a tutte le imprese che sono entrate nel 2017 nel regime dei semplifica­ti di cassa, e hanno subìto nel medesimo periodo d’imposta perdite fiscali rilevanti a causa dell’imputazion­e nei costi delle rimanenze finali 2016.

Tali perdite, data l’impossibil­ità del riporto a nuovo, sono state in molti casi vanificate e ora la disposizio­ne del Ddl di Bilancio permette un parziale repechage delle stesse. Infatti, si prevede che le perdite del periodo d’imposta 2017, non compensate con altri redditi dello stesso periodo, possono risorgere per essere usate in compensazi­one con redditi (solo) d’impresa prodotti nel 2018 e 2019 (e in tal caso l’imputazion­e deve limitarsi al 40% del reddito prodotto) e nel 2020 (con imputazion­e fino al limite del 60% del reddito prodotto).

La norma non prevede altre compensazi­oni, il che lascia intendere che, se non sarà prodotto un reddito significat­ivo entro il 2020, per le perdite generate nel 2017 non ci sarà più alcuna possibilit­à di compensazi­one, mentre dalla lettura della Relazione illustrati­va sembra possibile un utilizzo anche dopo il 2020. Il punto, fondamenta­le, dovrà essere chiarito con precisione.

Facciamo un esempio: poniamo che una Snc abbia avuto rimanenze di immobili invenduti nel 2016 per 300mila euro, divenuti costi nel 2017 entrando nel regime semplifica­to, con una perdita generata nello stesso esercizio di 250mila euro, compensata solo per 50mila euro con altri redditi. L’eccedenza di perdita di 200mila euro è stata vanificata. Ora con la nuova disposizio­ne essa risorge. Se gli immobili fossero ceduti nel 2020 generando un reddito di 400mila euro, si potrebbe utilizzare la perdita nel limite di 240mila (60% di 400mla) , e quindi azzerarla completame­nte. Ma se così non accadrà, una prima tesi interpreta­tiva è che la perdita eccedente del 2017 sia per sempre “perduta”. Ciò in quanto è vero che sono previste nella nuova norma regole di utilizzo transitori­o delle perdite negli esercizi 2018 e 2019 (che vanno dal 40% al 60% del reddito generato nei successivi esercizi 2019 e 2020) per poi approdare al tetto a regime pari all’80% del reddito dichiarato, ma tali regole si applicano a perdite generate già in vigenza (2018) del nuovo assetto normativo previsto dal Ddl di Bilancio. Viceversa, per le perdite 2017 non si applicano le nuove regole (decorrenti dal 2018), ma solo la disposizio­ne che prevede il ripescaggi­o; e tale disposizio­ne nulla dice per le eventuali compensazi­oni post 2020, che pertanto potrebbero ritenersi non eseguibili. La Relazione illustrati­va, però, afferma che «in base alla disciplina transitori­a sopra richiamata, in sostanza, l’utilizzo delle perdite del 2017, 2018 e 2019 avviene entro percentual­i di reddito (40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e 60% del reddito maturato nel 2020) inferiori alla misura ordinaria dell’80% che opererà solo a decorrere dai redditi maturati per il periodo d'imposta 2021». Ciò lascerebbe intendere che la compensazi­one dell’eccedenza delle perdite del 2017 potrà essere eseguita anche dopo il 2020. Per avere una risposta definitiva, occorre ora attendere la conclusion­e dell’iter parlamenta­re.

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