Cambi contabili sul leasing: il costo resta deducibile
Sì al passaggio dal metodo patrimoniale degli Oic a quello finanziario degli Ias Per la dottrina invece i soggetti Oic non possono derogare al Codice civile
È illegittimo l’avviso di accertamento con cui l’ufficio riprende a tassazione i componenti negativi di reddito dedotti da un’impresa che modifica in corso di contratto il criterio di rilevazione della locazione finanziaria, passando dal “metodo patrimoniale” previsto dai vigenti Oic al “metodo finanziario” proprio degli Ias/Ifrs. Così conclude la Ctr Lombardia con la sentenza 4221/16/2018, depositata lo scorso 9 ottobre (presidente Sacchi, relatore Chiametti).
L’agenzia delle Entrate aveva proposto appello contro il giudizio di primo grado, nel quale la Ctp di Milano aveva accolto il ricorso considerando legittimi i maggiori costi derivanti dal passaggio dalla contabilizzazione del leasing dal metodo “patrimoniale” a quello “finanziario”, pur non essendo la società soggetta all’applicazione degli Ias/ Ifrs e avendo applicato in bilancio i principi contabili nazionali Oic.
Per entrambi i giudici di merito, il cambio di criterio nella rilevazione di tre contratti di leasing finanziario non era stato effettuato a meri scopi elusivi (come affermato dall’Agenzia), ma per rappresentare in bilancio la sostanza economica di tali contratti, iscrivendo i beni relativi nell’attivo dello stato patrimoniale in corrispondenza al debito residuo verso la società di leasing al passivo. A conto economico vengono iscritti ammortamenti e interessi passivi (in luogo dei canoni).
Secondi i giudici lombardi, si tratta di una facoltà del redattore di bilancio, motivata dalla prevalenza della sostanza sulla forma, non impedita dalle norme sul bilancio né dai vigenti principi contabili, correttamente giustificata in nota integrativa dalla società (non costituitasi nel giudizio di appello).
Il tema, assai delicato, è stato oggetto in passato di diverse pronunce giurisprudenziali (Cassazione 8292/2003; Ctp Modena 5/2/2011, Ctp Reggio Emilia 231/1/2012, Ct II grado Trento 1/2/2014 e 86/1/2013, Ctp Milano 4235/9/2017). Con sentenza 42444/2015, la Cassazione penale ha giudicato illegittimo il passaggio dal metodo patrimoniale a quello finanziario per una società Oic-adopter.
In effetti, la dottrina prevalente ritiene che attualmente non sia consentito alle imprese non Ias adopter derogare alla impostazione contabile del leasing prevista dal Codice civile e dagli Oic. L'assunzione di criteri Ias, come emerge dall’ultima versione del principio Oic 11 (par. 7), è possibile solo in assenza di una disciplina contabile di riferimento nei principi nazionali, cosa che non avviene con riferimento al leasing. In proposito Assonime (circolare 15/2018) ha affermato che «non sembra possibile ipotizzare di adottare le regole di rappresentazione del leasing finanziario dello Ias 17 né, in prospettiva, quelle dell’Ifrs 16 – che, a partire dal 2019, comporterà per l’utilizzatore l’iscrizione del diritto di uso a fronte della passività – in quanto la fattispecie è espressamente regolata dall’Oic 12 (paragrafo 65 e appendice A) che prevede la sola iscrizione dei canoni di locazione finanziaria».