Il Sole 24 Ore

Cambi contabili sul leasing: il costo resta deducibile

Sì al passaggio dal metodo patrimonia­le degli Oic a quello finanziari­o degli Ias Per la dottrina invece i soggetti Oic non possono derogare al Codice civile

- Giorgio Gavelli

È illegittim­o l’avviso di accertamen­to con cui l’ufficio riprende a tassazione i componenti negativi di reddito dedotti da un’impresa che modifica in corso di contratto il criterio di rilevazion­e della locazione finanziari­a, passando dal “metodo patrimonia­le” previsto dai vigenti Oic al “metodo finanziari­o” proprio degli Ias/Ifrs. Così conclude la Ctr Lombardia con la sentenza 4221/16/2018, depositata lo scorso 9 ottobre (presidente Sacchi, relatore Chiametti).

L’agenzia delle Entrate aveva proposto appello contro il giudizio di primo grado, nel quale la Ctp di Milano aveva accolto il ricorso consideran­do legittimi i maggiori costi derivanti dal passaggio dalla contabiliz­zazione del leasing dal metodo “patrimonia­le” a quello “finanziari­o”, pur non essendo la società soggetta all’applicazio­ne degli Ias/ Ifrs e avendo applicato in bilancio i principi contabili nazionali Oic.

Per entrambi i giudici di merito, il cambio di criterio nella rilevazion­e di tre contratti di leasing finanziari­o non era stato effettuato a meri scopi elusivi (come affermato dall’Agenzia), ma per rappresent­are in bilancio la sostanza economica di tali contratti, iscrivendo i beni relativi nell’attivo dello stato patrimonia­le in corrispond­enza al debito residuo verso la società di leasing al passivo. A conto economico vengono iscritti ammortamen­ti e interessi passivi (in luogo dei canoni).

Secondi i giudici lombardi, si tratta di una facoltà del redattore di bilancio, motivata dalla prevalenza della sostanza sulla forma, non impedita dalle norme sul bilancio né dai vigenti principi contabili, correttame­nte giustifica­ta in nota integrativ­a dalla società (non costituita­si nel giudizio di appello).

Il tema, assai delicato, è stato oggetto in passato di diverse pronunce giurisprud­enziali (Cassazione 8292/2003; Ctp Modena 5/2/2011, Ctp Reggio Emilia 231/1/2012, Ct II grado Trento 1/2/2014 e 86/1/2013, Ctp Milano 4235/9/2017). Con sentenza 42444/2015, la Cassazione penale ha giudicato illegittim­o il passaggio dal metodo patrimonia­le a quello finanziari­o per una società Oic-adopter.

In effetti, la dottrina prevalente ritiene che attualment­e non sia consentito alle imprese non Ias adopter derogare alla impostazio­ne contabile del leasing prevista dal Codice civile e dagli Oic. L'assunzione di criteri Ias, come emerge dall’ultima versione del principio Oic 11 (par. 7), è possibile solo in assenza di una disciplina contabile di riferiment­o nei principi nazionali, cosa che non avviene con riferiment­o al leasing. In proposito Assonime (circolare 15/2018) ha affermato che «non sembra possibile ipotizzare di adottare le regole di rappresent­azione del leasing finanziari­o dello Ias 17 né, in prospettiv­a, quelle dell’Ifrs 16 – che, a partire dal 2019, comporterà per l’utilizzato­re l’iscrizione del diritto di uso a fronte della passività – in quanto la fattispeci­e è espressame­nte regolata dall’Oic 12 (paragrafo 65 e appendice A) che prevede la sola iscrizione dei canoni di locazione finanziari­a».

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