Il Sole 24 Ore

Edificio venduto con titolo volturato: no alla plusvalenz­a

Non si può presumere la volontà di demolizion­e e ricostruzi­one del bene

- Stefano Sereni Orlando Lamonica

La cessione a titolo oneroso di un fabbricato per il quale è già prevista la demolizion­e e la riedificaz­ione non genera plusvalenz­a tassabile. L’ufficio, infatti, non può ridetermin­are l’oggetto della compravend­ita, individuan­dolo nella “potenziali­tà edificator­ia” del terreno su cui insiste l’immobile già esistente, in base ad una concession­e edilizia che riguarda la relativa area. A fornire questo principio è la sentenza 369/3/2018 della Ctp di Parma (presidente Cavani e relatore Bandini), depositata lo scorso 6 novembre.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamen­to con cui l’ufficio riqualific­ava (ex articolo 67 del Tuir) la compravend­ita di un complesso immobiliar­e, composto da fabbricati in parte ad uso abitativo e in parte ad uso agricolo, con annessa area cortilizia circostant­e, in cessione di terreno, il quale era passato da destinazio­ne agricola a quella residenzia­le in base ad un apposito provvedime­nto del Comune.

In sintesi secondo l’Agenzia era evidente che la volontà delle parti fosse quella di cedere l’area divenuta edificabil­e, con demolizion­e degli immobili esistenti e ricostruzi­one di abitazioni civili, tanto che lo stesso titolo abilitativ­o era stato volturato in favore dell’acquirente. Conseguent­emente veniva tassata la relativa plusvalenz­a calcolava in seguito alla riqualific­azione dellìopera­zione.

L’atto impositivo, notificato ai cedenti, veniva da questi impugnato, eccependo in particolar­e che oggetto della vendita erano gli immobili già esistenti sul terreno e non quest’ultimo, rimanendo irrilevant­e l’atto di concession­e edilizia, anche perché gli edifici ad uso abitativo creati dovevano rispettare il totale di volumetria di quelli demoliti.

Si costituiva l’ufficio, ribadendo che la costruzion­e dei nuovi immobili residenzia­li effettuata dall’acquirente dimostrava che il reale intento delle parti fosse quello di cedere l’area edificabil­e.

Secondo i giudici l’operato dell’Agenzia era illegittim­o, ritenendo oggetto della vendita i fabbricati esistenti, tutti regolarmen­te censiti, seppur da ristruttur­are.

La Ctp fa rinvio al consolidat­o orientamen­to giurisprud­enziale della Suprema corte, secondo il quale le plusvalenz­e realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni già edificati non sono imponibili.

In sintesi la tesi erariale poteva essere applicata in caso di cessione di un terreno quando era già prevista, in sede di pianificaz­ione urbanistic­a, la sua nuova destinazio­ne edificator­ia.

Se, invece, come nella specie, la compravend­ita ha riguardato immobili già sussistent­i, tale realtà sostanzial­e non può essere mutata dall’ufficio in base a presunzion­i derivanti da elementi soggettivi interni alla sfera dei contraenti, come l’interpreta­zione della loro volontà. Dunque in tali ipotesi una riqualific­azione non è ammissibil­e. Risulta poi in ogni caso irrilevant­e la previsione della demolizion­e unita alla successiva edificazio­ne di un nuovo immobile, non potendo la potenziali­tà edificator­ia dipendere da un elemento futuro ed eventuale, nonché rimesso alla potestà di un soggetto diverso da quello interessat­o dall’imposizion­e fiscale.

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