Il Sole 24 Ore

Notifica solo via Pec se la firma è digitale

Il mezzo di consegna garantisce autenticit­à e provenienz­a dell’avviso

- Marco Ligrani

L’apposizion­e della firma digitale agli avvisi di accertamen­to notificati prima del 27 gennaio 2018 è causa di nullità dell’atto per difetto di sottoscriz­ione. In questi casi è ammessa la sola notifica a mezzo Pec, stante la natura digitale del documento. Con questa motivazion­e due diverse commission­i abruzzesi hanno accolto i ricorsi dei contribuen­ti.

Il difetto di sottoscriz­ione

Gli interessat­i preliminar­mente avevano contestato proprio la validità della firma digitale per violazione dell’articolo 2 del Dlgs 82/2005, cioé il Codice dell’amministra­zione digitale (Cad) vigente ratione temporis. Nella prima sentenza, la Ctp di Pescara 596/1/2018 (presidente Albano e relatore Tolloso) innanzitut­to ha affermato che l’invalidità di un atto a formazione progressiv­a, qual è quello tributario, può riguardare non solo il merito del rapporto, ma anche gli aspetti di tipo procedural­e. Tra questi, rientra – a pieno titolo – il difetto di sottoscriz­ione previsto dall’articolo 42 del Dpr 600/73 che, nella sua accezione più moderna, dev’essere valutato alla luce delle disposizio­ni del Cad.

Prima della modifica introdotta dal Dlgs 217/17, l’articolo 2, sesto comma, del Cad prevedeva che gli atti di controllo fiscale (dei quali gli avvisi di accertamen­to rappresent­ano la fase conclusiva) non potessero essere firmati digitalmen­te. In caso contrario, come evidenziat­o dalla Ctp pescarese, gli stessi risultano privi di sottoscriz­ione autografa e, per questo, nulli in base all’articolo 42 del Dpr 600/73.

Peraltro, i giudici hanno ricordato che l’articolo 15, settimo comma, del Dl 78/2009 consente la sostituzio­ne della firma autografa, con l’indicazion­e del nominativo a mezzo stampa, per i soli accertamen­ti automatizz­ati. Come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate (provvedime­nto del 2 novembre 2010), si tratta esclusivam­ente degli atti seriali, tra i quali non rientrano quelli derivanti da un’attività istruttori­a vera e propria, conclusasi con l’emissione dell’apposito Pvc.

Infine, la Ctp ha sottolinea­to che gli atti, firmati digitalmen­te, notificati dopo il 1° luglio 2017, devono essere – comunque notificati a mezzo Pec, ai sensi dell’articolo 7-quater del Dl 193/2016.

L’autenticit­à dell’atto

Sulla scorta delle stesse consideraz­ioni, anche la Ctp di Chieti con la sentenza 340/3/2018 (presidente La Rana e relatore Pastorelli): il collegio ha accolto il ricorso di un contribuen­te, annullando – in questo caso - l’avviso di accertamen­to Imu emesso da un Comune.

In particolar­e, i giudici teatini hanno ricordato che l’apposizion­e della firma digitale non consiste esclusivam­ente nell’indicazion­e del nome e cognome del sottoscrit­tore, ma presuppone la creazione di un sistema di chiavi, che garantisco­no l’autenticit­à e la provenienz­a dell’atto.

Per questo, solo la combinazio­ne tra la firma digitale e la notifica a mezzo Pec, per gli atti notificati a decorrere dal 1° luglio 2017, consentono il rispetto della procedura informatic­a e, pertanto, soddisfano l’obbligo di sottoscriz­ione imposto dalla normativa sull’accertamen­to. In particolar­e, hanno ricordato i giudici, la sottoscriz­ione del funzionari­o rappresent­a la cerniera tra la volontà della persona fisica e quella dell’ente impositore, cui la volontà viene imputata.

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