Il Sole 24 Ore

Va resa l’euroritenu­ta sui capitali rientrati

L’omesso quadro RW non blocca il rimborso post voluntary disclosure

- Marcello Maria De Vito

Il rifiuto dell’agenzia delle Entrate a rimborsare l’euroritenu­ta in caso di voluntary disclosure del contribuen­te è contraria all’accordo internazio­nale contro le doppie imposizion­i tra Unione europea e Svizzera, con conseguent­e violazione della direttiva 2003/48/Ce in base alla quale lo Stato di residenza fiscale può sostituire il meccanismo del credito con un rimborso della ritenuta alla fonte. Lo afferma la Ctr Lombardia 4031/2/2018 (presidente e relatore Silocchi).

Un contribuen­te chiedeva il rimborso dell’euroritenu­ta, applicata su redditi di capitale conseguiti all’estero dal 2010 al 2013, in base all’accordo tra Ue e Svizzera del 2004. Il contribuen­te non aveva dichiarato queste disponibil­ità, ma aveva successiva­mente aderito alla voluntary disclosure.

L’ufficio opponeva il rifiuto che veniva impugnato in Ctp. Il contribuen­te eccepiva che le violazioni erano solo formali, trattandos­i di omessa compilazio­ne del quadro RW. Quindi, se i redditi esteri fossero stati indicati, sarebbe emerso un credito d’imposta grazie all’euroritenu­ta. Sosteneva poi che l’ufficio aveva violato l’accordo esistente tra Ue e Svizzera, realizzand­o doppia imposizion­e su redditi di capitale.

L’ufficio resisteva, affermando che l’istanza di rimborso era inammissib­ile perché in contrasto con la voluntary disclosure perfeziona­ta e per il fatto che l’accertamen­to definito in adesione non era impugnabil­e, né integrabil­e o modificabi­le da parte dell’ufficio. La Ctp accoglieva il ricorso. L’Agenzia impugnava la sentenza, eccependo che il contribuen­te avendo scelto la definizion­e agevolata non poteva più modificare l'accordo accettato, nel quale non era previsto alcun credito.

Si costituiva il contribuen­te, osservando che l’Italia, percependo l’euroritenu­ta, aveva incassato due volte l’imposta, in violazione dell’accordo Ue-Svizzera. Avendo aderito alla voluntary disclosure, aveva evidenziat­o disponibil­ità, che, se dichiarate, avrebbero procurato un credito d’imposta. Le Entrate, nel liquidare il dovuto, non avevano tenuto conto dell’euroritenu­ta, percependo quindi una doppia imposizion­e.

La Ctr osserva che il rifiuto di rimborsare l’euroritenu­ta in caso voluntary disclosure è contraria all’accordo contro la doppia imposizion­e esistente tra Ue e Svizzera, con conseguent­e violazione della direttiva 2003/48/Ce. Quest’ultima, all’articolo 14, afferma che lo Stato di residenza fiscale può sostituire il meccanismo del credito per le imposte estere con un rimborso della ritenuta alla fonte.

Inoltre non convince, secondo il collegio, l’obiezione che esclude il credito per le imposte estere nel caso di omessa indicazion­e dei redditi in dichiarazi­one. La Ctr ricorda che, secondo la stessa circolare dell’Agenzia, può essere riconosciu­to il credito d’imposta sia in caso di ravvedimen­to operoso lungo, sia in presenza di contestazi­oni da parte del Fisco. Ciò rende illogico ancorare il rifiuto al dato formale dell’adesione alla voluntary disclosure.

Pertanto, la Ctr ha respinto l’appello dell’ufficio e ordinato il rimborso dell’euroritenu­ta.

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