Il Sole 24 Ore

Piani casa sui capannoni in 17 regioni

Tutte le norme locali prevedono demolizion­i con ricostruzi­one e ampliament­i In sette casi la possibilit­à è attualment­e in scadenza il prossimo 31 dicembre

- Raffaele Lungarella

Con la previsione della Puglia di prorogare al 31 dicembre 2019 la sua scadenza, diventano sei le Regioni le cui leggi sui piani casa non potranno più essere applicate dopo il 31 dicembre, salvo le proroghe di fine anno. Nelle altre c’è più tempo per beneficiar­e dei premi di superficie e di volume concessi per realizzare interventi di demolizion­e e ricostruzi­one o di ampliament­o. In sei di queste e nella provincia autonoma di Bolzano i legislator­i locali hanno decretato il fine piano «mai».

I piani capannone

La manovra di bilancio della Basilicata ha reso recentemen­te permanente una legge che altrimenti non sarebbe più stata vigente dalla fine di quest’anno. La proroga è diventata spesso l’occasione per allargare il ventaglio delle destinazio­ni d’uso degli immobili oggetto dei piani.

Ora in tutte le Regioni in cui i piani sono ancora attivi è possibile demolire e ricostruir­e o ampliare anche gli immobili destinati alle attività economiche, con un aumento della superficie oltre limiti prestabili­ti dallo strumento urbanistic­o comunale. Solo la legge abruzzese limita la possibilit­à di intervenir­e sugli edifici completame­nte non residenzia­le: almeno la metà della loro superficie deve essere costituita da abitazioni.

Anche per gli immobili non residenzia­li ogni regione ha previsto condizioni particolar­i per applicare il proprio piano. Alcune di esse non hanno posto alcun limite all’attività economica svolta nell’immobile. Altre hanno invece individuat­o all’interno della generica categoria degli immobili non residenzia­li specifiche destinazio­ni ammesse. La più ricorrente è quella per le attività produttive, industrial­i e artigianal­i, ma Campania, Sardegna e Valle d’Aosta accordano i premi agli interventi sugli immobili adibiti ad attività commercial­i, turistiche ricreative o di servizi. In Liguria il piano si applica anche agli edifici destinati a uso socio-assistenzi­ale e socio-educativo. La restrizion­e delle tipologie di destinazio­ni non residenzia­li riguarda in genere gli interventi di ampliament­o.

Tutte le regioni concedono per la realizzazi­one delle operazioni di rigenerazi­one edilizia un premio più alto rispetto a quello accordato per gli ampliament­i. Per questi ultimi, gli incrementi di volume o di superficie oscillano tra il 35% del Friuli Venezia Giulia e il 15% di Abruzzo e Basilicata, alle quali si è aggiunta la Calabria che ha ridotto il precedente livello che era del 20 per cento. La forbice dei premi è molto più ampia nelle demolizion­i e ricostruzi­oni: si va dal 20% di base del Piemonte all’80% massimo del Veneto. Sono poche le regioni (come Molise e Marche) che non hanno posto ai premi anche un limite in numero di metri quadri o di volume.

L’anzianità dei capannoni

Le regioni selezionan­o gli immobili su cui è possibile applicare i piani casa, anche escludendo quelli realizzati dopo una certa data o entro la quale doveva essere stato compiuto uno specifico adempiment­o amministra­tivo, come per esempio il rilascio del permesso di costruire o la presentazi­one di un altro titolo abilitativ­o. A quella data si fa, in sostanza, la fotografia del patrimonio che fissa, per ogni regione, i confini del “bacino di utenza” del piano. In principio la data fu fatta coincidere con quella di approvazio­ne delle singole leggi, con qualche eccezione e differenza tra abitazioni e immobili non residenzia­li. Per questi ultimi, alcune regioni sembrano porre meno vincoli sulla data entro la quale gli edifici dovevano già esistere. La legge ligure riporta una data di ultimazion­e dei lavori (30 giugno 2009), per la sola demolizion­e e ricostruzi­one degli immobili residenzia­li, con la conseguenz­a che i premi in diritti edificator­i extra Prg dovrebbero essere concessi per interventi sui capannoni e gli altri edifici non residenzia­li realizzati anche successiva­mente a quella data. In Piemonte il 30 settembre 2009 per le strutture turistico-ricettive è la data di riferiment­o per l’esistenza del titolo abilitativ­o, mentre per tutti gli altri immobili è quella entro cui essi dovevano già esistere. L’incremento del 20% concesso in Toscana per gli interventi di ampliament­o e sostituzio­ne edilizia sugli edifici destinati ad attività industrial­i o artigianal­i è calcolato sulla superficie utile lorda esistente al 25 agosto 2011. Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Lazio e Veneto hanno aggiornato anche la data di esistenza degli immobili, ampliando lo stock di quelli che possono beneficiar­e dei premi.

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