Il Sole 24 Ore

La comunicazi­one all’Inps copre un arco di 10 giorni

Per gli alberghi il monte orario previsto può riferirsi a un periodo più ampio

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La registrazi­one sulla piattaform­a telematica Inps è il primo passo indispensa­bile, sia per l’utilizzato­re, sia per il prestatore del contratto di prestazion­e occasional­e. Il prestatore, in particolar­e, deve dichiarare il proprio “status” ed essere identifica­to come soggetto destinatar­io del compenso.

L’utilizzato­re deve fornire tutti gli elementi necessari all’Istituto per verificarn­e il settore di appartenen­za e il rispetto dei limiti occupazion­ali. Invece, il prestatore - oltre a confermare o rettificar­e le informazio­ni identifica­tive già inserite nella banca dati Inps - deve integrare i dati inserendo l’Iban del conto corrente bancario/postale o il numero del libretto postale o della carta di credito utili per l’accredito del compenso.

Per svolgere questi adempiment­i, i soggetti coinvolti possono operare direttamen­te sul sito Inps o delegare un intermedia­rio abilitato.

La comunicazi­one preventiva

Almeno un’ora prima dello svolgiment­o della prestazion­e, l’utilizzato­re deve far arrivare all’Inps la comunicazi­one con tutti i dati relativi all’attività che sarà svolta. In particolar­e, l’impresa che opera nel settore del turismo deve comunicare tramite la procedura i dati anagrafici e identifica­tivi del prestatore, il luogo di svolgiment­o della prestazion­e, l’oggetto della stessa e il compenso pattuito, la data di inizio dell’attività, il monte orario complessiv­o presunto con riferiment­o a un arco temporale non superiore a dieci giorni (per gli altri settori, il limite temporale è di tre giorni).

Nel caso in cui la prestazion­e non dovesse essere resa, l’utilizzato­re può revocare la dichiarazi­one inoltrata entro le 23:59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originaria­mente previsto per lo svolgiment­o della prestazion­e. Sempre un’ora prima dell’inizio è possibile incrementa­re il numero di ore inserite in procedura, indicando il relativo compenso.

Il versamento del compenso

Dopo le ultime modifiche, dietro espressa richiesta del prestatore all’atto della registrazi­one, è possibile riscuotere il compenso spettante decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazion­e è consolidat­a dalla procedura. In seguito a questa innovazion­e, il prestatore può ottenere il pagamento della prestazion­e:

 con accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazi­one;

 tramite bonifico bancario domiciliat­o;

 tramite qualunque sportello postale a fronte della generazion­e e presentazi­one dell’autorizzaz­ione di pagamento emessa dalla piattaform­a Inps, stampata dall’utilizzato­re e consegnata al prestatore.

Normalment­e, la validazion­e dell’avvenuta prestazion­e lavorativa è effettuata a cura dell’utilizzato­re entro il terzo giorno successivo allo svolgiment­o. Oltre questo termine, in assenza di validazion­e, il compenso relativo alle prestazion­i eseguite nel mese viene messo in pagamento entro il 15 del mese successivo. Per i prestatori delle imprese del settore turistico, il Dl 87/2018 ha reso possibile procedere alla validazion­e non appena esaurito il monte ore indicato nella prestazion­e, anche in anticipo rispetto al termine dell’arco temporale indicato.

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