Ok alla rottamazione–ter per i «decaduti» dalla prima
Un lavoratore autonomo aveva presentato nel 2016 richiesta di definizione agevolata (la rottamazione ex Dl 193/2016), ma non era poi riuscito a pagare alcuna rata prevista. Che possibilità ha oggi, alla luce della cosiddetta “pace fiscale” (rottamazione– ter), qualora rientrasse nei parametri stabiliti?
U.L. - FORMIA
Icontribuenti che sono decaduti dalla prima versione della rottamazione delle cartelle di cui all’articolo 6 del Dl 193/2016 per il mancato versamento del dovuto alle previste scadenze rateali sono pienamente riammessi, senza condizioni, ai vantaggi della definizione con la rottamazione– ter di cui al Dl 119/2018, con l’azzeramento di sanzioni e interessi. Si potrà pagare il dovuto in cinque anni, con il massimo di dieci rate di pari importo, con scadenza al 30 luglio e al 30 novembre di ogni anno. L’istanza per aderire alla rottamazione–ter dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. L’agente della riscossione invierà, entro la fine di giugno 2019, una comunicazione con i bollettini precompilati, concernenti le somme da pagare. Infine, con riferimento ai carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2010, saranno automaticamente annullati (“a saldo e stralcio”), entro il 31 dicembre 2018, i debiti a ruolo di importo residuo al 24 ottobre 2018, per singolo carico, pari a mille euro (esclusi, in particolare, quelli per Iva all’importazione), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.