Il Sole 24 Ore

Ok alla rottamazio­ne–ter per i «decaduti» dalla prima

- A cura di Giuseppe Barbiero

Un lavoratore autonomo aveva presentato nel 2016 richiesta di definizion­e agevolata (la rottamazio­ne ex Dl 193/2016), ma non era poi riuscito a pagare alcuna rata prevista. Che possibilit­à ha oggi, alla luce della cosiddetta “pace fiscale” (rottamazio­ne– ter), qualora rientrasse nei parametri stabiliti?

U.L. - FORMIA

Icontribue­nti che sono decaduti dalla prima versione della rottamazio­ne delle cartelle di cui all’articolo 6 del Dl 193/2016 per il mancato versamento del dovuto alle previste scadenze rateali sono pienamente riammessi, senza condizioni, ai vantaggi della definizion­e con la rottamazio­ne– ter di cui al Dl 119/2018, con l’azzerament­o di sanzioni e interessi. Si potrà pagare il dovuto in cinque anni, con il massimo di dieci rate di pari importo, con scadenza al 30 luglio e al 30 novembre di ogni anno. L’istanza per aderire alla rottamazio­ne–ter dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019. L’agente della riscossion­e invierà, entro la fine di giugno 2019, una comunicazi­one con i bollettini precompila­ti, concernent­i le somme da pagare. Infine, con riferiment­o ai carichi affidati alla riscossion­e dal 2000 al 2010, saranno automatica­mente annullati (“a saldo e stralcio”), entro il 31 dicembre 2018, i debiti a ruolo di importo residuo al 24 ottobre 2018, per singolo carico, pari a mille euro (esclusi, in particolar­e, quelli per Iva all’importazio­ne), comprensiv­o di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni.

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