Contraddittori: inviti definibili se notificati ento il 24 ottobre
Il 1° settembre 2018 ho ricevuto un invito a comparire da parte dell’agenzia delle Entrate, per fornire indicazioni su un importo ricevuto nel 2016 che non avevo inserito nella dichiarazione dei redditi. Il 19 settembre e il 10 ottobre si è svolto il contraddittorio presso l’Agenzia, che ha stabilito l’importo da versare (circa 206mila euro), più la sanzione. Posso versare quanto stabilito senza pagare le sanzioni e gli interessi? Non ho ricevuto alcun atto di accertamento. Se non sbaglio potrei versare il dovuto in base all’articolo 2, comma 2, del Dl 119/2018. È corretto? La somma va versata in un’unica soluzione oppure a rate? Devo fare una dichiarazione integrativa, oppure devo solo pagare l’imposta entro il 23 novembre 2018?
M.M. - LODI
Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Dl 119/2018 possono essere definiti in maniera agevolata gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018, pagando soltanto le maggiori imposte, senza versare sanzioni e interessi. Si tratta però dei soli inviti strumentali all’adesione notificati ex articoli 5 e 11 del Dlgs 218/97, in cui dovrebbe sempre essere presente l’imponibile accertato e l’imposta da pagare, con indicazione anche delle sanzioni.
Sono esclusi, invece, tutti gli altri inviti emessi ex articolo 32 del Dpr 600/73 o dell’articolo 51 del Dpr 633/72, quali questionari, ordini di esibizione di documenti, eccetera. Nel caso in cui si rientri nella definizione, ai fini dell’adesione il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle sole imposte, dovrà essere effettuato entro il 23 novembre 2018. Nel caso di pagamento rateale, le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 20 rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. È tuttavia esclusa la compensazione.