Il Sole 24 Ore

Contraddit­tori: inviti definibili se notificati ento il 24 ottobre

- A cura di Rosanna Acierno

Il 1° settembre 2018 ho ricevuto un invito a comparire da parte dell’agenzia delle Entrate, per fornire indicazion­i su un importo ricevuto nel 2016 che non avevo inserito nella dichiarazi­one dei redditi. Il 19 settembre e il 10 ottobre si è svolto il contraddit­torio presso l’Agenzia, che ha stabilito l’importo da versare (circa 206mila euro), più la sanzione. Posso versare quanto stabilito senza pagare le sanzioni e gli interessi? Non ho ricevuto alcun atto di accertamen­to. Se non sbaglio potrei versare il dovuto in base all’articolo 2, comma 2, del Dl 119/2018. È corretto? La somma va versata in un’unica soluzione oppure a rate? Devo fare una dichiarazi­one integrativ­a, oppure devo solo pagare l’imposta entro il 23 novembre 2018?

M.M. - LODI

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Dl 119/2018 possono essere definiti in maniera agevolata gli inviti al contraddit­torio notificati entro il 24 ottobre 2018, pagando soltanto le maggiori imposte, senza versare sanzioni e interessi. Si tratta però dei soli inviti strumental­i all’adesione notificati ex articoli 5 e 11 del Dlgs 218/97, in cui dovrebbe sempre essere presente l’imponibile accertato e l’imposta da pagare, con indicazion­e anche delle sanzioni.

Sono esclusi, invece, tutti gli altri inviti emessi ex articolo 32 del Dpr 600/73 o dell’articolo 51 del Dpr 633/72, quali questionar­i, ordini di esibizione di documenti, eccetera. Nel caso in cui si rientri nella definizion­e, ai fini dell’adesione il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle sole imposte, dovrà essere effettuato entro il 23 novembre 2018. Nel caso di pagamento rateale, le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestral­i di pari importo o in un massimo di 20 rate trimestral­i se le somme dovute superano i cinquantam­ila euro. È tuttavia esclusa la compensazi­one.

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