Il Sole 24 Ore

Delegabili a terzi anche le fatture elettronic­he

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L’opzione per la contabilit­à presso terzi prevista dall’articolo 1, comma 3, del Dpr 100/1998 continuerà a essere utilizzabi­le anche dopo l’avvio della fatturazio­ne elettronic­a?

E.S. - CREMONA

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate con il provvedime­nto del 30 aprile 2018, al punto 5.1, il soggetto emittente può delegare ad altri, anche a intermedia­ri diversi da quelli individuat­i all’articolo 3, del Dpr 322/1998 (dottori commercial­isti e ragionieri iscritti all’albo, consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale, eccetera) sia la trasmissio­ne che la ricezione delle fatture elettronic­he. Per tali servizi non occorre comunicare all’Agenzia alcuna delega. Viceversa, come specificat­o dalla stessa Agenzia nel corso di un convegno tenutosi il 18 settembre 2018 presso il Consiglio nazionale dottori commercial­isti ed esperti contabili, per i servizi di consultazi­one e acquisizio­ne delle fatture elettronic­he e dei loro duplicati informatic­i, il soggetto

delegabile è solo quello di cui al citato articolo 3, tramite compilazio­ne del modello «Conferimen­to delega/ revoca per consultazi­one del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini Iva e per l’utilizzo dei servizi di fatturazio­ne elettronic­a», di cui al provvedime­nto del 13 giugno 2018, che a breve dovrebbe subire una modifica. La fattura elettronic­a dovrà contenere, in base a quanto stabilito dall’articolo 21, comma 2, lettera n, del Dpr 633/1972, l’annotazion­e che la stessa è stata emessa per conto del cedente. In tal caso, dovrà essere valorizzat­o l’elemento «Soggetto Emittente», come indicato al paragrafo 2.1.6 dell’allegato A al citato provvedime­nto del 30 aprile 2018 (protocollo 89757).

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