Delegabili a terzi anche le fatture elettroniche
L’opzione per la contabilità presso terzi prevista dall’articolo 1, comma 3, del Dpr 100/1998 continuerà a essere utilizzabile anche dopo l’avvio della fatturazione elettronica?
E.S. - CREMONA
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018, al punto 5.1, il soggetto emittente può delegare ad altri, anche a intermediari diversi da quelli individuati all’articolo 3, del Dpr 322/1998 (dottori commercialisti e ragionieri iscritti all’albo, consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale, eccetera) sia la trasmissione che la ricezione delle fatture elettroniche. Per tali servizi non occorre comunicare all’Agenzia alcuna delega. Viceversa, come specificato dalla stessa Agenzia nel corso di un convegno tenutosi il 18 settembre 2018 presso il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, per i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, il soggetto
delegabile è solo quello di cui al citato articolo 3, tramite compilazione del modello «Conferimento delega/ revoca per consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini Iva e per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», di cui al provvedimento del 13 giugno 2018, che a breve dovrebbe subire una modifica. La fattura elettronica dovrà contenere, in base a quanto stabilito dall’articolo 21, comma 2, lettera n, del Dpr 633/1972, l’annotazione che la stessa è stata emessa per conto del cedente. In tal caso, dovrà essere valorizzato l’elemento «Soggetto Emittente», come indicato al paragrafo 2.1.6 dell’allegato A al citato provvedimento del 30 aprile 2018 (protocollo 89757).