Il condono dei tributi locali è rimesso all’ente territoriale
Un ente ha ricevuto quattro avvisi di accertamento nel periodo da dicembre 2017 a marzo 2018, per Imu non pagata negli anni 2013–2015. Alla luce delle disposizioni inserite nel Dl 119/2018, si può procedere alla definizione degli stessi avvisi, con lo stralcio di sanzioni e interessi e il pagamento in 20 rate?
T.M. - CASSINO
La risposta è negativa. In base alla norma attuale (articolo 6, Dl 119/2018, in vigore dal 24 ottobre), possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. La definizione agevolata può essere fatta, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte, cioè all’agenzia delle Entrate, entro la data di entrata in vigore del decreto e, quindi, entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazione della domanda per la chiusura della lite, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, cioè passata in giudicato. È inoltre disposto che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione delle disposizioni in materia di “Definizione agevolata delle controversie tributarie”. Ne consegue che, per l’eventuale condono in materia di tributi locali e altri balzelli vari che riguardano gli enti territoriali, nei casi di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, si dovranno aspettare le decisioni dell’ente territoriale.