Il Sole 24 Ore

Il condono dei tributi locali è rimesso all’ente territoria­le

- Salvina Morina e Tonino Morina

Un ente ha ricevuto quattro avvisi di accertamen­to nel periodo da dicembre 2017 a marzo 2018, per Imu non pagata negli anni 2013–2015. Alla luce delle disposizio­ni inserite nel Dl 119/2018, si può procedere alla definizion­e degli stessi avvisi, con lo stralcio di sanzioni e interessi e il pagamento in 20 rate?

T.M. - CASSINO

La risposta è negativa. In base alla norma attuale (articolo 6, Dl 119/2018, in vigore dal 24 ottobre), possono essere definite le controvers­ie attribuite alla giurisdizi­one tributaria in cui è parte l’agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. La definizion­e agevolata può essere fatta, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introdutti­vo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimaz­ione, con il pagamento di un importo pari al valore della controvers­ia. La definizion­e agevolata si applica alle controvers­ie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla contropart­e, cioè all’agenzia delle Entrate, entro la data di entrata in vigore del decreto e, quindi, entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data della presentazi­one della domanda per la chiusura della lite, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, cioè passata in giudicato. È inoltre disposto che ciascun ente territoria­le può stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazio­ne delle disposizio­ni in materia di “Definizion­e agevolata delle controvers­ie tributarie”. Ne consegue che, per l’eventuale condono in materia di tributi locali e altri balzelli vari che riguardano gli enti territoria­li, nei casi di controvers­ie attribuite alla giurisdizi­one tributaria, si dovranno aspettare le decisioni dell’ente territoria­le.

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