Il Sole 24 Ore

Niente integrativ­a speciale dopo l’avviso di accertamen­to

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L’articolo 9 del Dl 119/2018 sulla “pace fiscale” indica la data del 31 maggio 2019 quale termine per presentare la dichiarazi­one integrativ­a speciale relativa ai periodi d’imposta per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non siano scaduti i termini per l’accertamen­to. Se un contribuen­te vuole inviare la dichiarazi­one integrativ­a nel 2019 (dal 1° gennaio al 31 maggio), ma nel periodo 25 ottobre/31 dicembre 2018 l’agenzia delle Entrate gli comunica l’avvio di un accertamen­to relativo all’anno 2013, continua a mantenere il diritto di presentare l’integrativ­a speciale? E, in caso affermativ­o, la data per presentarl­a resta quella del 31 maggio 2019, consideran­do che alla data di entrata in vigore del decreto il contribuen­te non aveva avuto alcun avviso di accertamen­to?

F.S. - ROMA

La risposta è negativa. L’articolo 9, comma 7, del Dl 119/2018 prevede espressame­nte che la presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a speciale non è ammessa:

– se il contribuen­te, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazi­oni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;

– se è presentata dopo che il contribuen­te ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionar­i o dell’inizio di qualunque attività di accertamen­to amministra­tivo o di procedimen­ti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazio­ne della procedura.

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