Niente integrativa speciale dopo l’avviso di accertamento
L’articolo 9 del Dl 119/2018 sulla “pace fiscale” indica la data del 31 maggio 2019 quale termine per presentare la dichiarazione integrativa speciale relativa ai periodi d’imposta per i quali alla data di entrata in vigore del decreto non siano scaduti i termini per l’accertamento. Se un contribuente vuole inviare la dichiarazione integrativa nel 2019 (dal 1° gennaio al 31 maggio), ma nel periodo 25 ottobre/31 dicembre 2018 l’agenzia delle Entrate gli comunica l’avvio di un accertamento relativo all’anno 2013, continua a mantenere il diritto di presentare l’integrativa speciale? E, in caso affermativo, la data per presentarla resta quella del 31 maggio 2019, considerando che alla data di entrata in vigore del decreto il contribuente non aveva avuto alcun avviso di accertamento?
F.S. - ROMA
La risposta è negativa. L’articolo 9, comma 7, del Dl 119/2018 prevede espressamente che la presentazione della dichiarazione integrativa speciale non è ammessa:
– se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
– se è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura.