Il Sole 24 Ore

Ok alla ripartizio­ne del credito tra i soci della Snc

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Ho tra i miei clienti una società in nome collettivo che nel 2017 ha maturato un credito d’imposta a norma della legge 208/2015 su investimen­ti effettuati in tale anno. Avendo altri crediti a disposizio­ne per le compensazi­oni, tra cui l’Iva, vorrebbe trasferire una parte di questo credito maturato ai soci. A questo fine, per loro conto, ho compilato il rigo RU10 indicando il credito da distribuir­e ai soci.

Le istruzioni al modello indicano che l’importo di tale rigo va successiva­mente esposto nella sezione VI–b (almeno così io interpreto le istruzioni).

Il mio software, in sede di compilazio­ne della sezione VI–b mi avverte però che «il credito di imposta c4 non è idoneo per tale sezione». Non ho trovato alcuna normativa che vieta alla Snc il trasferime­nto del credito ai soci. Il credito d’imposta, di cui alla legge 208/2015, è trasferibi­le ai soci? Se sì, è corretto compilare il quadro RU sezione VI–b?

B.A. - MILANO

La risposta è affermativ­a per entrambi i quesiti. Il tema è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate nel corpo della risoluzion­e 120/E/2002 e della circolare 48/E/2002, con cui è stata riconosciu­ta la trasferibi­lità ai soci di società di persone del credito d’imposta per investimen­ti nelle aree svantaggia­te di cui all’articolo 8 della legge 388/2000, in virtù del principio generale di trasparenz­a contenuto nell’articolo 5 del Dpr 917/1986 (Tuir). In quella sede è stata riconosciu­ta alla società di persone la possibilit­à di utilizzare il credito d’imposta sia per compensare imposte e contributi dalla stessa dovuti sia assegnando­lo, in tutto o in parte, ai soci in proporzion­e alle quote di partecipaz­ione agli utili. In particolar­e, ciascun socio di società di persone, in quanto titolare del cosiddetto “reddito di partecipaz­ione” (che è mera ripartizio­ne del reddito d’impresa prodotto dal soggetto partecipat­o), potrà utilizzare la quota di credito assegnatag­li per compensare propri debiti tributari o contributi­vi, dandone evidenza nella sua dichiarazi­one dei redditi. La scelta di ripartire il credito dovrà risultare sia dalla dichiarazi­one dei redditi della società sia da quella dei soci.

Questi ultimi, in particolar­e, potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazi­one dei redditi. Passando al tema dichiarati­vo, le istruzioni alla compilazio­ne del Modello società di persone 2018, per i redditi dell’anno 2017, confermano che «I soggetti che attribuisc­ono i crediti d’imposta ai propri soci o associati devono indicare nell’apposito rigo “Credito d’imposta trasferito”, presente in ciascuna sezione del quadro, l’importo del credito d’imposta distribuit­o ai soci, riportando nella sezione VI–B i dati dei singoli soci o associati. I soci devono esporre l’importo ricevuto nel rigo “Credito d’imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI–A i dati del soggetto cedente». Naturalmen­te, l’attribuzio­ne ai soci deve avvenire in proporzion­e alle rispettive quote di partecipaz­ione.

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