Ok alla ripartizione del credito tra i soci della Snc
Ho tra i miei clienti una società in nome collettivo che nel 2017 ha maturato un credito d’imposta a norma della legge 208/2015 su investimenti effettuati in tale anno. Avendo altri crediti a disposizione per le compensazioni, tra cui l’Iva, vorrebbe trasferire una parte di questo credito maturato ai soci. A questo fine, per loro conto, ho compilato il rigo RU10 indicando il credito da distribuire ai soci.
Le istruzioni al modello indicano che l’importo di tale rigo va successivamente esposto nella sezione VI–b (almeno così io interpreto le istruzioni).
Il mio software, in sede di compilazione della sezione VI–b mi avverte però che «il credito di imposta c4 non è idoneo per tale sezione». Non ho trovato alcuna normativa che vieta alla Snc il trasferimento del credito ai soci. Il credito d’imposta, di cui alla legge 208/2015, è trasferibile ai soci? Se sì, è corretto compilare il quadro RU sezione VI–b?
B.A. - MILANO
La risposta è affermativa per entrambi i quesiti. Il tema è stato affrontato dall’agenzia delle Entrate nel corpo della risoluzione 120/E/2002 e della circolare 48/E/2002, con cui è stata riconosciuta la trasferibilità ai soci di società di persone del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’articolo 8 della legge 388/2000, in virtù del principio generale di trasparenza contenuto nell’articolo 5 del Dpr 917/1986 (Tuir). In quella sede è stata riconosciuta alla società di persone la possibilità di utilizzare il credito d’imposta sia per compensare imposte e contributi dalla stessa dovuti sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. In particolare, ciascun socio di società di persone, in quanto titolare del cosiddetto “reddito di partecipazione” (che è mera ripartizione del reddito d’impresa prodotto dal soggetto partecipato), potrà utilizzare la quota di credito assegnatagli per compensare propri debiti tributari o contributivi, dandone evidenza nella sua dichiarazione dei redditi. La scelta di ripartire il credito dovrà risultare sia dalla dichiarazione dei redditi della società sia da quella dei soci.
Questi ultimi, in particolare, potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi. Passando al tema dichiarativo, le istruzioni alla compilazione del Modello società di persone 2018, per i redditi dell’anno 2017, confermano che «I soggetti che attribuiscono i crediti d’imposta ai propri soci o associati devono indicare nell’apposito rigo “Credito d’imposta trasferito”, presente in ciascuna sezione del quadro, l’importo del credito d’imposta distribuito ai soci, riportando nella sezione VI–B i dati dei singoli soci o associati. I soci devono esporre l’importo ricevuto nel rigo “Credito d’imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI–A i dati del soggetto cedente». Naturalmente, l’attribuzione ai soci deve avvenire in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.