E–fattura, cliente da avvisare se la casella Pec è piena
Se un fornitore invia al Sistema di interscambio una regolare fattura, che, a sua volta, viene inviata alla Pec del committente, ma l’indirizzo della casella di posta certificata è sbagliato oppure la casella è piena, al fornitore che ha emesso la fattura viene riportata la segnalazione di un’anomalia. In questo caso il fornitore ha l’obbligo di avvertire il proprio cliente ed, eventualmente, inviare una copia di cortesia oppure può esimersi da questa comunicazione? E, sempre in questo caso, il committente può detrarre l’Iva dal momento che visualizza la fattura sul sito Agenzia, nella propria area riservata? Se, invece, si usano piattaforme con accesso tramite codice identificativo delle software house, l’avvenuta visione della fattura avviene con lo scarico di tali fatture nella piattaforma? Il diritto alla detrazione Iva decorre da quel momento, senza che il cliente debba visualizzare la fattura sul sito delle Entrate?
V.C. - TEVEROLA
In caso di mancato recapito della fattura a causa di problemi tecnici imputabili al ricevente (ad esempio: la casella Pec intasata), il fornitore può esimersi dall’obbligo di inviare una “copia di cortesia” della fattura, se comunica tempestivamente al cliente che l’originale della fattura elettronica è a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate. Tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o cartacea della fattura elettronica (punto 3.4. del provvedimento dell’agenzia delle Entrate 89757/2018). Quando la fattura è messa a disposizione nell’area riservata del cliente, a causa dell’impossibilità di recapito, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di “presa visione” della stessa sul sito web delle Entrate da parte del cessionario o committente (punto 4.6. del provvedimento). Si può ritenere che la procedura di download delle fatture tramite apposito software equivalga alla presa visione, ai fini della data di ricezione della fattura, data da cui decorre il diritto alla detrazione Iva, ma su questo aspetto sarebbe auspicabile una conferma ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate.