Pianoforte agevolato al 4% per lo studente autistico
Un soggetto autistico, che frequenta il liceo musicale, può acquistare un pianoforte con Iva agevolata al 4%, dietro prescrizione dello specialista della Asl? L’utilizzo dello strumento ha una finalità riabilitativa.
M.G. - ANCONA
Nell’ambito delle agevolazioni fiscali per persone con disabilità, l’aliquota Iva agevolata del 4% è prevista per l’acquisto di varie tipologie di prodotti, tra i quali l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/1992. La «Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità» redatta dalle Entrate (si può scaricare dal sito internet dell’agenzia delle Entrate) chiarisce che «rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati». Anche se non citato nella guida, il pianoforte (o altro strumento musicale) potrebbe essere assimilato a uno di questi sussidi, in quanto da utilizzare a beneficio di persona limitata da una menomazione permanente del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura; assistere la riabilitazione.
Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, prima dell’acquisto, sarà necessario consegnare al venditore la seguente documentazione: specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico; certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
Premesso questo, si ricorda che, trattandosi di soggetto iscritto a un liceo musicale, è possibile fruire anche del cosiddetto “bonus acquisto strumenti musicali” (ex articolo 1, comma 984 della legge 208/2015, di Bilancio 2016) che consiste in un contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di Iva, praticato dal rivenditore o produttore, ai quali viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto.
L’ecobonus può applicarsi anche nel caso di specie perché effettivamente in origine un impianto di riscaldamento autonomo esisteva anche se poi è stato sostituito. Condizione essenziale per fruire della detrazione per interventi di risparmio energetico su parti comuni condominiali cioè la detrazione fino al 75% delle spese sostenute entro un massimo di 40mila euro per ciascuna unità immobiliare, (articolo 1, comma 3, lettera a, n. 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it), è che l’edificio oggetto dell’intervento sia provvisto di preesistente impianto di riscaldamento (circolare 36/ E/2007). L’unica eccezione è l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la quale tale condizione non viene richiesta. Per fuire dell’ecobonus, il tecnico abilitato è tenuto ad asseverare il miglioramento delle condizioni termiche dell’edificio certificando anche le caratteristiche del precedente impianto e il raggiungimento dei requisiti termici previsti dalla legge. Al riguardo, non sono stati forniti chiarimenti di prassi specifici relativi alle modalità che devono essere seguite per attestare la preesistenza dell’impianto di climatizzazione invernale nell’immobile oggetto di interventi di riqualificazione energetica. In particolare, assume rilevanza proprio l’attestazione rilasciata dall’impresa che esegue i lavori, nella quale la stessa certifichi che, prima dell’intervento edilizio, l’immobile era comunque già dotato di un proprio impianto di riscaldamento. Come ribadito dall’Enea un impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate. apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate a oggi non ancora pubblicato.