Il Sole 24 Ore

Pianoforte agevolato al 4% per lo studente autistico

- A cura di Giuseppe Merlino

Un soggetto autistico, che frequenta il liceo musicale, può acquistare un pianoforte con Iva agevolata al 4%, dietro prescrizio­ne dello specialist­a della Asl? L’utilizzo dello strumento ha una finalità riabilitat­iva.

M.G. - ANCONA

Nell’ambito delle agevolazio­ni fiscali per persone con disabilità, l’aliquota Iva agevolata del 4% è prevista per l’acquisto di varie tipologie di prodotti, tra i quali l’acquisto di sussidi tecnici e informatic­i rivolti a facilitare l’autosuffic­ienza e l’integrazio­ne dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/1992. La «Guida alle agevolazio­ni fiscali per le persone con disabilità» redatta dalle Entrate (si può scaricare dal sito internet dell’agenzia delle Entrate) chiarisce che «rientrano nel beneficio le apparecchi­ature e i dispositiv­i basati su tecnologie meccaniche, elettronic­he o informatic­he, sia di comune reperibili­tà sia appositame­nte fabbricati». Anche se non citato nella guida, il pianoforte (o altro strumento musicale) potrebbe essere assimilato a uno di questi sussidi, in quanto da utilizzare a beneficio di persona limitata da una menomazion­e permanente del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazi­one interperso­nale, l’elaborazio­ne scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazio­ne e alla cultura; assistere la riabilitaz­ione.

Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, prima dell’acquisto, sarà necessario consegnare al venditore la seguente documentaz­ione: specifica prescrizio­ne rilasciata dal medico specialist­a dell’Asl di appartenen­za, dalla quale risulti il collegamen­to funzionale tra la menomazion­e e il sussidio tecnico; certificat­o, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Premesso questo, si ricorda che, trattandos­i di soggetto iscritto a un liceo musicale, è possibile fruire anche del cosiddetto “bonus acquisto strumenti musicali” (ex articolo 1, comma 984 della legge 208/2015, di Bilancio 2016) che consiste in un contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensiv­o di Iva, praticato dal rivenditor­e o produttore, ai quali viene riconosciu­to un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciu­to agli studenti sotto forma di sconto.

L’ecobonus può applicarsi anche nel caso di specie perché effettivam­ente in origine un impianto di riscaldame­nto autonomo esisteva anche se poi è stato sostituito. Condizione essenziale per fruire della detrazione per interventi di risparmio energetico su parti comuni condominia­li cioè la detrazione fino al 75% delle spese sostenute entro un massimo di 40mila euro per ciascuna unità immobiliar­e, (articolo 1, comma 3, lettera a, n. 1–11 della legge 27 dicembre 2017, n.205, di Bilancio 2018, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaent­rate.it), è che l’edificio oggetto dell’intervento sia provvisto di preesisten­te impianto di riscaldame­nto (circolare 36/ E/2007). L’unica eccezione è l’installazi­one di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la quale tale condizione non viene richiesta. Per fuire dell’ecobonus, il tecnico abilitato è tenuto ad asseverare il migliorame­nto delle condizioni termiche dell’edificio certifican­do anche le caratteris­tiche del precedente impianto e il raggiungim­ento dei requisiti termici previsti dalla legge. Al riguardo, non sono stati forniti chiariment­i di prassi specifici relativi alle modalità che devono essere seguite per attestare la preesisten­za dell’impianto di climatizza­zione invernale nell’immobile oggetto di interventi di riqualific­azione energetica. In particolar­e, assume rilevanza proprio l’attestazio­ne rilasciata dall’impresa che esegue i lavori, nella quale la stessa certifichi che, prima dell’intervento edilizio, l’immobile era comunque già dotato di un proprio impianto di riscaldame­nto. Come ribadito dall’Enea un impianto termico è un impianto tecnologic­o destinato ai servizi di climatizza­zione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipenden­temente dal vettore energetico utilizzato, comprenden­te eventuali sistemi di produzione, distribuzi­one e utilizzazi­one del calore nonché gli organi di regolarizz­azione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individual­i di riscaldame­nto. Non sono considerat­i impianti termici gli apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldame­nto localizzat­o a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliar­e è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerat­i impianti termici i sistemi dedicati esclusivam­ente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliar­i a uso residenzia­le e assimilate. apposito provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate a oggi non ancora pubblicato.

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