Il Sole 24 Ore

Niente cumulo tra risparmio energetico e ristruttur­azione

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Sto ristruttur­ando una casa con un’impresa e sto rifacendo completame­nte l’impianto elettrico dell’appartamen­to. Vorrei accedere alla detrazione per la riqualific­azione energetica, oltre a quella per la ristruttur­azione ordinaria, perché sto mettendo un riscaldame­nto a pavimento collegato con una caldaia a condensazi­one con cronotermo­stato modulare, facendo un cappotto interno sia su una parete perimetral­e che sul sottotetto con pannelli di cartongess­o e fibra di roccia e sto sostituend­o una finestra. Vorrei anche montare un sistema di building automation che mi consenta di controllar­e i carichi da remoto e la temperatur­a del riscaldame­nto con programmaz­ione giornalier­a e settimanal­e. Quanto posso detrarre per questo tipo di impianto? Nella spesa sono comprese anche le opere murarie e la posa dei corrugati o solamente i dispositiv­i elettronic­i? L’ impresa deve emettere due tipi di fattura per scorporare le varie detrazioni?

G.S. - ROMA

In prima battuta risulta opportuno ricordare che la detrazione d’imposta per il risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazio­ni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizio­ni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Conseguent­emente, se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazio­ni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristruttur­azioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettand­o gli adempiment­i previsti per l’agevolazio­ne prescelta.

Ciò premesso si evidenzia, comunque, che per la «sostituzio­ne di impianti di climatizza­zione invernale» il valore massimo della detrazione fiscale per il risparmio energetico è di 30mila euro. Per lavori di sostituzio­ne di impianti di climatizza­zione invernale si intende la sostituzio­ne, integrale o parziale, di impianti di climatizza­zione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazi­one ad aria o ad acqua. Si fa presente, infine, che sono comprese tra le spese detraibili anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazi­one dell’intervento: per esempio, le spese per la demolizion­e del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazi­one di un impianto radiante a pavimento. L’individuaz­ione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.

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