Niente cumulo tra risparmio energetico e ristrutturazione
Sto ristrutturando una casa con un’impresa e sto rifacendo completamente l’impianto elettrico dell’appartamento. Vorrei accedere alla detrazione per la riqualificazione energetica, oltre a quella per la ristrutturazione ordinaria, perché sto mettendo un riscaldamento a pavimento collegato con una caldaia a condensazione con cronotermostato modulare, facendo un cappotto interno sia su una parete perimetrale che sul sottotetto con pannelli di cartongesso e fibra di roccia e sto sostituendo una finestra. Vorrei anche montare un sistema di building automation che mi consenta di controllare i carichi da remoto e la temperatura del riscaldamento con programmazione giornaliera e settimanale. Quanto posso detrarre per questo tipo di impianto? Nella spesa sono comprese anche le opere murarie e la posa dei corrugati o solamente i dispositivi elettronici? L’ impresa deve emettere due tipi di fattura per scorporare le varie detrazioni?
G.S. - ROMA
In prima battuta risulta opportuno ricordare che la detrazione d’imposta per il risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Conseguentemente, se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Ciò premesso si evidenzia, comunque, che per la «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale» il valore massimo della detrazione fiscale per il risparmio energetico è di 30mila euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua. Si fa presente, infine, che sono comprese tra le spese detraibili anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento: per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.