Rientro in Italia non agevolato dopo il contratto di distacco
Mia figlia lavora per una multinazionale italiana ed è stata residente in Francia (iscritta Aire) per 24 mesi, per tutto il 2014 e il 2015, con un contratto italiano di espatrio. Dal 2016 è rientrata in sede e lì continua la sua attività. Ha diritto alle esenzioni fiscali previste dalla normativa in materia di rientro in patria di personale qualificato (cosiddetto “rientro dei cervelli”)?
E.G. - NOVA MILANESE
Sulla base delle informazioni contenute nel quesito, sembrerebbe che la figlia del lettore abbia tutte le caratteristiche per fruire dell’agevolazione di cui all’articolo 16, comma 2, del Dlgs 147/2015. Cioè possedere un titolo di studio universitario, quale la laurea o una qualificazione post lauream; aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più; essere cittadina italiana; essere rientrata in Italia per svolgervi un’attività di lavoro (dipendente o autonomo) prendendo nel nostro paese la residenza.
Tuttavia, come specificato dalla circolare 17/E/2017, il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero e aver acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma, in quanto il loro rientro avverrebbe in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro (ponendosi tale contratto in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia). Dunque, qualora il “contratto italiano di espatrio” indicato nel quesito sia un contratto di distacco, la figlia del lettore non potrà fruire dell’agevolazione.