Il Sole 24 Ore

Rientro in Italia non agevolato dopo il contratto di distacco

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Mia figlia lavora per una multinazio­nale italiana ed è stata residente in Francia (iscritta Aire) per 24 mesi, per tutto il 2014 e il 2015, con un contratto italiano di espatrio. Dal 2016 è rientrata in sede e lì continua la sua attività. Ha diritto alle esenzioni fiscali previste dalla normativa in materia di rientro in patria di personale qualificat­o (cosiddetto “rientro dei cervelli”)?

E.G. - NOVA MILANESE

Sulla base delle informazio­ni contenute nel quesito, sembrerebb­e che la figlia del lettore abbia tutte le caratteris­tiche per fruire dell’agevolazio­ne di cui all’articolo 16, comma 2, del Dlgs 147/2015. Cioè possedere un titolo di studio universita­rio, quale la laurea o una qualificaz­ione post lauream; aver svolto continuati­vamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquatt­ro mesi o più; essere cittadina italiana; essere rientrata in Italia per svolgervi un’attività di lavoro (dipendente o autonomo) prendendo nel nostro paese la residenza.

Tuttavia, come specificat­o dalla circolare 17/E/2017, il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero e aver acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma, in quanto il loro rientro avverrebbe in esecuzione delle clausole del preesisten­te contratto di lavoro (ponendosi tale contratto in sostanzial­e continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia). Dunque, qualora il “contratto italiano di espatrio” indicato nel quesito sia un contratto di distacco, la figlia del lettore non potrà fruire dell’agevolazio­ne.

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