Imponibili Ires gli affitti di immobili della fondazione
Una fondazione (ex Istituto pubblico di assistenza e beneficenza, Ipab, privatizzato), iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private, svolge le seguenti attività: gestione di scuole materne, percependo rette di frequenza di importo simbolico e contributi pubblici la cui somma non copre i costi di gestione delle strutture; erogazione di somme di denaro a persone anziane e bisognose; erogazione di un premio al vincitore di un concorso in ambito scientifico. La fondazione si finanzia tramite l’affitto di unità immobiliari (sia abitative che commerciali) conseguite attraverso lasciti testamentari. L’affitto di immobili, svolto con carattere di abitualità, rientra nel novero dell’articolo 6 del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), concorrendo a far perdere la natura di ente non commerciale alla fondazione a norma dell’articolo 79, comma 5, posto che le entrate delle locazioni superano la sommatoria delle rette e dei contributi pubblici percepiti? Quale sarà il regime Ires dell’affitto degli immobili in base al Titolo X del Codice?
A.D. - BERGAMO
Come specificato nella risoluzione 169/E/2009, in assenza di attività che sia caratterizzata da professionalità, organizzazione, sistematicità e abitualità, svolta da una struttura dedicata, la locazione di immobili da parte di una fondazione rappresenta una modalità di impiego del proprio patrimonio al fine di trarne le risorse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, rappresentando in tal senso mero sfruttamento economico di beni. Quindi, l’attività svolta non rappresenta in alcun modo l’esercizio di attività d’impresa e conseguentemente i canoni percepiti non rilevano ai fini Iva. Per quanto riguarda l’Ires, invece, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Titolo X del Codice del Terzo Settore, i canoni di locazione rappresentano redditi fondiari derivanti da proventi immobiliari e come tali imponibili.