Per la donazione dell’ente non servono comunicazioni
Un ente non profit, che non svolge alcuna attività commerciale, effettua durante l’anno acquisti intracomunitari di beni ai soli fini istituzionali. L’ammontare degli acquisti supera il valore di 10mila euro annui; pertanto, l’ente effettua i previsti adempimenti intracomunitari e versa l’Iva. Alcuni di questi beni vengono successivamente donati ad altri enti non profit della stessa organizzazione. Occorre effettuare qualche comunicazione all’agenzia delle Dogane o ad altro ente statale, riguardantre i dati di tali successive donazioni di beni?
E.L. - ROMA
L’acquisizione della partita Iva da parte dell’ente non commerciale, al solo fine della regolarizzazione di acquisti Intrastat superiori a 10mila euro e al fine del versamento dell’Iva, non presuppone l’esercizio di impresa, non individuandosi alcuna ipotesi di esercizio di attività e percezione di proventi o ricavi. Per tale motivo, assolti gli obblighi doganali e versata l’Iva sugli acquisti, l’ente non commerciale può essere
qualificato come utente finale. Ne segue che, se in seguito provvede a donare i beni acquistati, non sarà tenuto ad alcuna comunicazione ai fini fiscali.
Ad ogni modo, se si tratta di donazione, questa dovrà essere accettata dal donatario e quindi dovrà essere accompagnata da un atto scritto ex articolo 769 del Codice civile, fatta salva l’ipotesi che si tratti di beni di modico
valore. Se invece, a prescindere da quanto indicato, non
si tratta di donazione, ma di cessione a titolo gratuito, come indicato all’articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/72, allora si deve rilevare che non costituisce operazione imponibile ai fini Iva la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro e «di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36–bis». La cessione gratuita di bene, non imponibile ai fini Iva, come tale va accompagnata da un documento che specifichi la condizione indicata.