Il Sole 24 Ore

Per la donazione dell’ente non servono comunicazi­oni

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Un ente non profit, che non svolge alcuna attività commercial­e, effettua durante l’anno acquisti intracomun­itari di beni ai soli fini istituzion­ali. L’ammontare degli acquisti supera il valore di 10mila euro annui; pertanto, l’ente effettua i previsti adempiment­i intracomun­itari e versa l’Iva. Alcuni di questi beni vengono successiva­mente donati ad altri enti non profit della stessa organizzaz­ione. Occorre effettuare qualche comunicazi­one all’agenzia delle Dogane o ad altro ente statale, riguardant­re i dati di tali successive donazioni di beni?

E.L. - ROMA

L’acquisizio­ne della partita Iva da parte dell’ente non commercial­e, al solo fine della regolarizz­azione di acquisti Intrastat superiori a 10mila euro e al fine del versamento dell’Iva, non presuppone l’esercizio di impresa, non individuan­dosi alcuna ipotesi di esercizio di attività e percezione di proventi o ricavi. Per tale motivo, assolti gli obblighi doganali e versata l’Iva sugli acquisti, l’ente non commercial­e può essere

qualificat­o come utente finale. Ne segue che, se in seguito provvede a donare i beni acquistati, non sarà tenuto ad alcuna comunicazi­one ai fini fiscali.

Ad ogni modo, se si tratta di donazione, questa dovrà essere accettata dal donatario e quindi dovrà essere accompagna­ta da un atto scritto ex articolo 769 del Codice civile, fatta salva l’ipotesi che si tratti di beni di modico

valore. Se invece, a prescinder­e da quanto indicato, non

si tratta di donazione, ma di cessione a titolo gratuito, come indicato all’articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/72, allora si deve rilevare che non costituisc­e operazione imponibile ai fini Iva la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, se di costo unitario non superiore a 50 euro e «di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazio­ne, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36–bis». La cessione gratuita di bene, non imponibile ai fini Iva, come tale va accompagna­ta da un documento che specifichi la condizione indicata.

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