Il Sole 24 Ore

Se il lastrico è una servitù il proprietar­io non paga

- A cura di Matteo Rezzonico

Il costruttor­e dell’edificio in cui abito ha predispost­o singoli cavidotti tv che dagli appartamen­ti arrivano alle antenne, che a loro volta si trovano sul lastrico solare. I 10 cavidotti tv degli altrettant­i appartamen­ti sottostant­i il piano attico sono murati nelle verticali destra e sinistra della facciata e passano sotto il calpestio della terrazza a livello, di proprietà esclusiva dell’attico. Il cavidotto tv dell’attico, invece, si trova al lato opposto e non interessa la terrazza.

Per ogni condomino ci sono, quindi: un cavidotto, un cavo, un’antenna tv. Non c’è, invece, un impianto tv di uso comune, nè un’antenna centralizz­ata. Sulla terrazza sono stati fatti dei lavori per sostituire i cavidotti tv degli appartamen­ti sottostant­i l’attico. Il proprietar­io del piano attico deve concorrere alla spesa per la rottura della pavimentaz­ione della terrazza di sua proprietà e la sostituzio­ne dei cavidotti tv ammalorati degli appartamen­ti sottostant­i, peraltro consideran­do i danni e i disagi subiti per esigenze esclusive di tutti gli altri condòmini?

R.C. - CAGLIARI

Nel caso del lettore sembrerebb­e costituita sulla terrazza una servitù in favore delle singole proprietà esclusive sottostant­i. Se è così, il condomino proprietar­io della terrazza lastrico, non è tenuto a contribuir­e al pagamento delle spese per il rifaciment­o della terrazza, causati dalla sostituzio­ne dei cavidotti, dei cavi e delle antenne. L’articolo 1069 del Codice civile dispone infatti che: «il proprietar­io del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietar­io del fondo servente. Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamen­te stabilito dal titolo o dalla legge. Se però le opere giovano anche al fondo servente le spese sono sostenute in proporzion­e dei rispettivi vantaggi». Nel caso in esame, le opere servono soltanto ai condòmini proprietar­i delle antenne e dei cavi, che devono quindi sopportare integralme­nte i relativi costi.

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