Il Sole 24 Ore

Ok alla trasparenz­a sui dati sensibili negli appalti pubblici

- A cura di Umberto Fantigross­i

La stazione appaltante, al fine di valutare un’offerta, può richiedere a un concorrent­e di fornire una descrizion­e di un infortunio mortale occorso in un cantiere? Il concorrent­e che adempie a tale richiesta e fornisce alla stazione appaltante dati sensibili e/o giudiziari di terzi soggetti coinvolti vìola la normativa in materia di privacy?

C.C. - PERUGIA

La liceità del trattament­o di dati sensibili nel caso della procedura di gara in un appalto pubblico, trova la sua base legale in primo luogo nell’articolo 6, comma 1, lettera e, del regolament­o Ue 679/2016 che si riferisce specificat­amente ai trattament­i necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (qual è certamente la procedura di scelta del contraente nei contratti pubblici). Può essere rilevante anche l’articolo 10, relativo al trattament­o di dati personali per condanne penali e reati, consentito se avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica o autorizzat­o dal diritto degli Stati membri. Trattandos­i appunto di una situazione presidiata dal diritto dei contratti pubblici e certamente anche dalla disciplina della singola gara, ritengo che non vi siano ostacoli ad assicurare trasparenz­a anche su dati di questa natura.

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