Ok alla trasparenza sui dati sensibili negli appalti pubblici
La stazione appaltante, al fine di valutare un’offerta, può richiedere a un concorrente di fornire una descrizione di un infortunio mortale occorso in un cantiere? Il concorrente che adempie a tale richiesta e fornisce alla stazione appaltante dati sensibili e/o giudiziari di terzi soggetti coinvolti vìola la normativa in materia di privacy?
C.C. - PERUGIA
La liceità del trattamento di dati sensibili nel caso della procedura di gara in un appalto pubblico, trova la sua base legale in primo luogo nell’articolo 6, comma 1, lettera e, del regolamento Ue 679/2016 che si riferisce specificatamente ai trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (qual è certamente la procedura di scelta del contraente nei contratti pubblici). Può essere rilevante anche l’articolo 10, relativo al trattamento di dati personali per condanne penali e reati, consentito se avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica o autorizzato dal diritto degli Stati membri. Trattandosi appunto di una situazione presidiata dal diritto dei contratti pubblici e certamente anche dalla disciplina della singola gara, ritengo che non vi siano ostacoli ad assicurare trasparenza anche su dati di questa natura.