Il Sole 24 Ore

Tabelle errate dall’origine: l’onere di modifica va diviso

- A cura di Silvio Rezzonico

Chi deve pagare il costo di una revisione di tabelle millesimal­i qualora si dovesse riscontrar­e una manifesta sproporzio­ne tra la superficie di un box e il valore millesimal­e riportato nella tabella sin dalla costituzio­ne del condominio?

G.S. - SAN SEVERO

Al caso del lettore non è applicabil­e l’articolo 69, primo comma, delle disposizio­ni attuative del Codice civile, per il quale il costo della revisione delle tabelle millesimal­i è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Nel caso di specie, infatti, la revisione si rende necessaria per un errore nella definizion­e dei millesimi originari, che è causata non da variazioni poste in essere dal condomino, ma da un inadeguato utilizzo dei coefficien­ti, al momento della formazione delle tabelle. Di tale errore rispondono i condòmini che hanno approvato le tabelle all’unanimità, salva eventuale rivalsa nei confronti del tecnico redattore. Quest’ultimo potrebbe rispondere per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza o per violazione di norme regolament­ari, sempre che l’azione di danni non sia prescritta e che l’errore non sia stato espressame­nte voluto dai condomini o da loro consapevol­mente convalidat­o. Se è così, il costo del rifaciment­o delle tabelle è a carico di tutti i condòmini.

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