Per il cambio di destinazione niente modifiche ai millesimi
Un condomino ha effettuato la variazione d’uso del suo garage, trasformato in una cantina, senza chiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. Poiché la variazione si ripercuote sulle spese, in quanto nelle tabelle millesimali la superficie delle cantine è calcolata in percentuale inferiore rispetto a quella delle autorimesse, e pertanto corrisponde a minori millesimi, vorrei sapere se le nuove tabelle millesimali devono essere approvate a maggioranza o all’unanimità e chi deve sostenerne il costo.
L.D. - VICENZA
L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che è possibile la revisione delle tabelle millesimali se sono conseguenza di un errore o quando le mutate condizioni di una parte dell’edificio in conseguenza di sopraelevazione incremento o diminuzione di superfici alterano per più di un quanto il valore proporzionale dell’unità immobiliare e in questo caso i costi della modifica delle tabelle sono a carico di chi ha dato luogo alla variazione. L’articolo stabilisce anche che la modifica può essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e metà del valore dell’edificio. Va però precisato che il mutamento della destinazione di un bene senza alterazioni della cubatura o delle superfici non dà luogo al mutamento delle condizioni dell’edificio per consentire la revisione delle tabelle. In questo senso si è pronunciata anche la Cassazione: «In tema di revisione delle tabelle millesimali, in assenza di un’alterazione della consistenza reale ovvero della superficie effettivamente godibile dei locali, una diversa destinazione d’uso non può incidere sull’assetto millesimale, atteso che l’individuazione dei valori proporzionali deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche obiettive proprie degli immobili e non anche della loro possibile destinazione, determinata essenzialmente da valutazioni di carattere soggettivo» (Cassazione civile, sezione II, 19797/2016.