Le regole del Gdpr valgono per i «singoli» professionisti
Le modifiche alla privacy recentemente introdotte interessano anche i liberi professionisti senza collaboratori?
P.S. - ANCONA
L’articolo 4, comma 7, del regolamento Ue 679/2016, chiamato Gdpr, stabilisce che il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Pertanto, anche il libero professionista (ad esempio, l’avvocato mono–titolare, il commercialista singolo o il medico che esercita in regime privatistico) sarà titolare del trattamento di tutte le informazioni che vengono allo stesso fornite dagli assistiti in virtù o in correlazione del mandato ricevuto, a prescindere dal fatto di avere o meno collaboratori con i quali condividere i dati, sulla base di una ripartizione di ruoli e funzioni più articolata.
Pertanto, il settore della libera professione svolta singolarmente soggiace in toto al Gdpr che, in questo senso, non ha modificato quanto già previsto dal Codice privacy, posto che l’unico ambito escluso dall’applicazione della normativa europea è il trattamento effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.