Il Sole 24 Ore

Le regole del Gdpr valgono per i «singoli» profession­isti

- A cura di Riccardo Imperiali e Rosario Imperiali

Le modifiche alla privacy recentemen­te introdotte interessan­o anche i liberi profession­isti senza collaborat­ori?

P.S. - ANCONA

L’articolo 4, comma 7, del regolament­o Ue 679/2016, chiamato Gdpr, stabilisce che il titolare del trattament­o è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarme­nte o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattament­o di dati personali. Pertanto, anche il libero profession­ista (ad esempio, l’avvocato mono–titolare, il commercial­ista singolo o il medico che esercita in regime privatisti­co) sarà titolare del trattament­o di tutte le informazio­ni che vengono allo stesso fornite dagli assistiti in virtù o in correlazio­ne del mandato ricevuto, a prescinder­e dal fatto di avere o meno collaborat­ori con i quali condivider­e i dati, sulla base di una ripartizio­ne di ruoli e funzioni più articolata.

Pertanto, il settore della libera profession­e svolta singolarme­nte soggiace in toto al Gdpr che, in questo senso, non ha modificato quanto già previsto dal Codice privacy, posto che l’unico ambito escluso dall’applicazio­ne della normativa europea è il trattament­o effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivam­ente personale o domestico.

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